Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013). (10-1-2013)
Abruzzo
Legge n.2 del 10-1-2013
n.7 del 16-1-2013
Politiche economiche e finanziarie
8-3-2013 / Impugnata
La legge regionale in esame contiene talune disposizioni illegittime tra cui una di carattere sanitario.

In proposito è opportuno premettere che la Regione Abruzzo, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell’arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La Regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonché dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta dell’11 settembre 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo e nella seduta del 12 dicembre 2009 il Commissario è stato individuato nella persona del Presidente della Regione pro tempore.
Successivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma operativo 2010 (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010) con il quale dà prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009.

Ciò premesso si rileva che l’art. 7, comma 4, della legge regionale in esame, opera una riprogrammazione degli importi non utilizzati iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidità per la copertura dei debiti sanitari, di cui all’art. 2, comma 98, della L. n.191/2009. Tali somme non utilizzate dalla regione e per la quale non è sorto nessun obbligo di rimborso, nel bilancio di previsione 2013, sono state destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico regionale. In sintesi, la ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario a funzioni extra-sanitarie, risulta impropria in quanto non è ancora stata puntualmente definita la situazione del debito pregresso, che incide tuttora sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie.
Per tali ragioni la disposizione in questione contrastando con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 2, comma 98, della L. n.191/2009, viola l'articolo 117, terzo comma, nonché l'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

I seguenti articoli della norma in esame, inoltre, risultano privi della necessaria copertura finanziaria:
Art.16: la norma prevede un contributo a fondo perduto pari ad euro 400,00 in favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie), il cui onere è posto a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul cap, 101584, U.P.B. 07.01.004, che risulta privo di copertura finanziaria.
Art. 19: la norma quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame e li pone a carico del cap. 281602, U.P.B. 05. 01.007, il cui stanziamento per l'anno 2013, pari ad euro 100.000, risulta essere insufficiente a garantire la relativa copertura finanziaria.
Art. 27: la norma prevede per l'anno 2013 un contributo di curo 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo su cui tale onere è destinato a gravare.
Art. 28: la norma quantifica in euro 50.000,00 l'onere derivante dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul capi 111416, U.P.B. 07.01.002, che risulta privo di copertura finanziaria.
Tali disposizioni sono pertanto in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e conseguentemente contrastano con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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