Dettaglio Legge Regionale

Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali. (2-1-2013)
Molise
Legge n.1 del 2-1-2013
n.1 del 2-1-2013
Politiche infrastrutturali
26-2-2013 / Impugnata
L’art. 1, comma 3, della l.r. Molise n. 1/2013 è incostituzionale per contrasto con il principio fondamentale in materia di governo del territorio che obbliga i legislatori regionali a prevedere la trasmissione alla Regione (o alla provincia delegata) dei piani attuativi approvati dai comuni (art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con art. 24, co. 2, l. n. 47/1985)

L’obbligo di trasmissione del piano attuativo alla Regione, che la disposizione censurata introduce per superare le criticità già rilevate riguardo alla l.r. n. 18/2012, infatti, è limitato agli “strumenti attuativi di cui al comma 1”, vale a dire ai “piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente”. Di conseguenza, l’obbligo continua a non essere previsto per gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale (quali, in particolare “[le] varianti agli strumenti urbanisti per opere pubbliche anche ai sensi della l. n. 1/1978 (legge statale) nonché i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971”, per i quali l’approvazione regionale non è più prevista a seguito dell’abrogazione dell’art. 4, co. 6, della l.r. n. 7/1973 da parte dell’art. 1, co. 2, della legge regionale n. 18/2012”).

Occorre precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343 del 2005, ha osservato che l’art. 24, comma 2, della l. n. 47/1985, nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune è tenuto a puntuale motivazione, costituisce un imprescindibile contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale. Tale meccanismo costituisce un principio generale della finanza pubblica, di talché “la disposizione non è derogabile dalle leggi regionali (…) senza che possa trarsi argomento in contrario dal secondo comma, per il quale, fino all’emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale”. Da ciò deriva che “la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale” e determina l’incostituzionalità delle norme regionali che non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa alla Regione o alla Provincia delegata.

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