Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria per l’anno 2013. (27-12-2012)
Toscana
Legge n.77 del 27-12-2012
n.74 del 27-12-2012
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 08/02/2013 è stata impugnata la legge della Regione Toscana n. 77 del 27/12/2012 recante "Legge finanziaria per l’anno 2013”.
Nei confronti di detta legge finanziaria regionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la stessa conteneva alcune disposizioni (artt. 4 e 5) la cui stesura risultava difforme rispetto alla disciplina nazionale di riferimento. In particolare le suddette disposizioni regionali violavano il principio di progressività del tributo nell’applicazione dell’addizionale regionale IRPEF e disponevano l’anticipazione all’anno in corso delle esenzioni IRPEF che, viceversa, la normativa statale fa decorrere dal 2014.
Conseguentemente, la legge regionale cui trattasi, si poneva in contrasto diretto con i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, violava l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Successivamente la Regione Toscana ha approvato la legge regionale n. 19 del 02/05/2013, pubblicata sul B.U.R.. n.19 del 02/05/2013 che ha modificato le norme impugnate rendendole conformi alla normativa statale vigente in materia. In tal senso si è espresso il Ministero dell'Economia - Settore Finanze, il quale con nota del 15 maggio u.s, qui pervenuta, ha formalizzato il proprio parere favorevole alla rinuncia.

Pertanto, considerato che sono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa degli artt. 4 e 5 della l.r. n.77/2012, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
8-2-2013 / Impugnata
Il provvedimento in esame, con il quale la Regione Toscana adotta la “Legge finanziaria per l’anno 2013”, presenta profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, appare censurabile per i seguenti motivi:

1) L’articolo 4 recante “Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF” nel disporre che “A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:
a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;
b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;
e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00”,
introduce maggiorazioni delle aliquote d’imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall’art. 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non sono improntate al principio di progressività.
In particolare, per il primo scaglione di reddito (fino a euro 15.000) e per il secondo scaglione (da euro 15.000 a euro 28.000) corrispondenti ai punti “a” e “b” dell’art. 4, la norma in esame attribuisce all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF lo stesso incremento percentuale (di 0,20 punti), in violazione del criterio di progressività richiamato.
Altrettanto si rileva rispetto agli ultimi due scaglioni di reddito (per i redditi da euro 55.000 a euro 75.000 e per i redditi oltre i 75.000 euro, punti “d” ed “e” dell’art. 4), dove viene attribuita all’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF la stessa maggiorazione, di 0,50 punti percentuali.
Inoltre, la norma in esame, nel prevedere le suddette variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si pone in contrasto con l’articolo 6 del D.lgs. n. 68/2011, come modificato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014.
L’anticipazione temporale è, quindi, avvenuta in violazione di quanto statuito dall’art. 6 del D.lgs. n.68/2011, come novellato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che accorda tale facoltà solo a fronte di una differenziazione delle aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressività, non osservato nel caso di specie.
Ne consegue che la disposizione regionale, laddove prevede la decorrenza del termine dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata, violando i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
2) L’articolo 5 nell’introdurre aumenti delle “Detrazioni per carichi di famiglia” a valere sull’addizionale regionale all’IRPEF, ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si pone in contrasto con l’articolo 6 del D.lgs. n. 68/2011, come modificato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014.

Ne consegue che la disposizione regionale, laddove prevede la decorrenza del termine dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata, violando i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale.

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