Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (11-12-2012)
Toscana
Legge n.74 del 11-12-2012
n.71 del 19-12-2012
Politiche infrastrutturali
8-2-2013 / Impugnata
La legge regionale , che prevede modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1.
Tale disposizione, che modifica l' articolo 134 della legge regionale 42/2000, per quanto concerne i maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana, prevede che essi debbano “richiedere l’ ‘iscrizione nell’‘albo professionale regionale della Toscana”, e che sia inoltre il “Collegio regionale dei maestri di sci” a provvedere “all’ iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 131”, tra i quali si annovera, al comma 1 lettera d) , “la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 132 ed il superamento dei relativi esami”.
Siffatte previsioni presentano profili di indubbio impatto concorrenziale. Infatti disposizioni che prevedono che maestri di sci già abilitati in altre Regioni debbano superare un nuovo esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione in un’altra Regione, appaiono del tutto sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili dunque di pone un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione.
Inoltre il fatto che la verifica dei requisiti professionali degli aspiranti maestri di sci sia attribuita dalla norma regionale al Collegio regionale dei maestri di sci comporta un indubbio conflitto di interessi, considerato che gli appartenenti a tale collegio, quali operatori già attivi nel settore, hanno la possibilità di influenzare gli esiti del processo di selezione, potendo restringere il numero di coloro che intendono svolgere una determinata attività al di là di quanto sarebbe giustificato su una mera valutazione qualitativa.
Le descritte disposizioni regionali, quindi, nei limiti in cui sono suscettibili di porre un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio delle professioni di maestro di sci nel territorio della Regione Toscana, si pongono in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.


Per questi motivi la norma deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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