Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011. (19-10-2012)
Molise
Legge n.23 del 19-10-2012
n.25 del 26-10-2012
Politiche economiche e finanziarie
21-12-2012 / Impugnata
La legge della Regione Molise n. 23, recante "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011" presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
Premesso che il provvedimento nel suo complesso risulta carente di taluni necessari elementi essenziali dai quali rilevare l’attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente Regione.
Ciò dicasi in particolare, per quanto l’assenza della nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 203/2008, nonché dalla mancanza della totalità delle risultanze gestionali di tutti gli enti regionali dipendenti. A ciò aggiungasi che il presente provvedimento è stato approvato in forma legislativa oltre i termini imposti dall’articolo 60 dello Statuto di autonomia regionale che ne impone l’approvazione entro il temine perentorio del 30 giugno.
La Regione, infine, nell’allegato “E” – “Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia” è tenuta, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della suddetta legge di contabilità regionale, ad indicare oltre all’importo delle garanzie fideiussorie, anche la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata, la parte dell’obbligazione per la quale il fondo viene costituito.
Inoltre, la legge regionale in esame, oltre ad essere in contrasto con le vigenti norme di contabilità pubblica, non garantisce il rispetto del principio di certezza delle risultanze gestionali, in quanto:
1. l’articolo 2 della norma in esame riporta erroneamente, tra le entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione "presunto", pari ad euro 282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011 (art. 8 della legge regionale n. 3/2011), in luogo di quello "accertato", al 31/12/2010, pari ad euro 282.589.969,83, giusta quanto si evince dal rendiconto 2010 (legge regionale n. 11/2012);
2. l’articolo 7 riporta tra i residui attivi, che alla fine dell'esercizio finanziario 2011 erano pari ad euro 1.286.613.416,17, numerose partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali la Regione non ha fornito giustificazioni in ordine al loro mantenimento in bilancio;
3. l’articolo 9 indica impropriamente in euro 171.213.000,00 il fondo cassa al 31/12/2010 che, viceversa, come risultante dal conto del Tesoriere e dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 (1.r. n. 1/2012) è pari ad euro 66.683.309,03.
Per le suesposte considerazioni si ritiene che le sopra citate norme della legge della Regione Molise n.23/2012 e dell’allegato “E” – “Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia”, contrastano con le disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” oltre che con la legge regionale di contabilità n. 4/2002 e, pertanto, violano, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica.

La disposizione regionale indicata, pertanto, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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