Dettaglio Legge Regionale

Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (19-10-2012)
Umbria
Legge n.16 del 19-10-2012
n.46 del 24-10-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
11-12-2012 / Impugnata
La legge della Regione Umbria, n. 16 del 19 ottobre 2012, recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13, recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12” , presenta profili d’illegittimità costituzionale con riguardo all’art. 10, commi 1 e 2.

L’art. 10, che prevede una serie di interventi regionali a sostegno delle imprese vittime dei reati di mafia e di criminalità organizzata, stabilisce, al comma 1, che “Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto , misure e criteri per l’attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità” e aggiunge, al comma 2, che “Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell’affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”
Tali disposizioni regionali, che consentono alla Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nell’affidamento di contratti pubblici alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, eccedono dalle competenze regionali e invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Tali disposizioni contrastano in particolare con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (recante il Codice dei contratti pubblici), che sottrae espressamente alla competenza regionale, riservandoli alla legislazione statale (e in particolare allo stesso Codice dei contratti), gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici riguardanti, tra l’altro, la “qualificazione e selezione dei concorrenti”, “le procedure di affidamento”, i “criteri di aggiudicazione”.
La Corte costituzionale, che si è pronunciata al riguardo con la sent. n. 401/2007, ha ribadito la competenza esclusiva statale per tali aspetti della disciplina dei contratti pubblici in quanto rientranti nella nozione di "tutela della concorrenza", ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost.
Sulla base di tali premesse, le disposizioni regionali in esame, introducendo un criterio preferenziale non previsto dal d.lgs. 163/2006 per l’affidamento di contratti pubblici, eccedono dalla competenza regionale e ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. .

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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