Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio. (4-10-2012)
Trento
Legge n.21 del 4-10-2012
n.40 del 4-10-2012
Politiche ordinamentali e statuti
30-11-2012 / Impugnata
La legge in esame detta disposizioni in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio.
La legge provinciale è censurabile per la seguente motivazione:

1) L' articolo 3 della legge in esame nell'aggiungere il comma 2 bis all'articolo 58 della legge provinciale n. 29/1983, dispone che "La provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie, su proposta dei comuni interessati, sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I comuni formulano la proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La proposta dei comuni interessati è atto obbligatorio per legge, ai sensi dell'ordinamento regionale. La normativa statale definisce i parametri di individuazione del numero delle farmacie, i tempi di revisione dello stesso, i criteri di localizzazione delle nuove farmacie e la disciplina delle prelazioni."
Il successivo articolo 4 della legge provinciale in oggetto aggiunge che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell' articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge n 27 del 2012, relative all' individuazione delle sedi farmaceutiche in vista del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la Giunta provinciale individua le nuove sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 bis. Gli atti relativi alla determinazione del numero nelle farmacie e alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell' ambito del procedimento previsto da questo articolo".
Le disposizioni della legge provinciale così riportate, nell' attribuire all'ente Provincia la determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni, nonché l'identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie - ancorché su proposta dei comuni interessati - contrastano con la normativa statale di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 1/2012 che, sulla base dei parametri ivi previsti, attribuisce espressamente le predette funzioni ai Comuni, non già alle Province.
In particolare, l'articolo 11 del dl. n. 1/2012, sostituendo l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, stabilisce che "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (cioè una farmacia ogni 3300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordire provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare la nuove farmacie, al fine di assicurare un' equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
Il comma 2 del medesimo articolo 1 del d.l. n. 1/2012, inoltre, specifica che "ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Si deve inoltre evidenziare come il successivo comma 9 statuisca che "qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni".
Dal complesso di tali disposizioni risulta chiaramente come il legislatore nazionale abbia voluto attribuire ai comuni, e non alla Provincia, la funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche, ferma restando la competenza delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano ad assicurare l'espletamento del concorso straordinario finalizzato all'assegnazione delle sedi stesse. La circostanza che, a tal fine, sia stato previsto un intervento sostitutivo regionale o delle province autonome, induce a concludere che il legislatore nazionale abbia voluto espressamente escludere le province dall' esercizio ordinario della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche.
Pertanto, gli articoli 3 e 4 della legge provinciale in esame contrastano con le richiamate norme di cui all'articolo 11 del d.l. n.1/2012, da considerarsi quali principi
fondamentali della legislazione statale in materia di "'tutela della salute", contrastando di conseguenza con l'articolo 117, comma 3, della costituzione nonchè violano l' articolo 9, comma 1, punto 10) dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, in quanto le predette norme della legge in esame eccedono dalle competenze attribuite dal citato Statuto alla Provincia.

Si ritiene pertanto di promuovere la questione legittimità costituzionale della legge provinciale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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