Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di unioni montane. (28-9-2012)
Veneto
Legge n.40 del 28-9-2012
n.82 del 5-10-2012
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Veneto n. 40 del 28 settembre 2012 recante: "Norme in materia di unioni montane".

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto L'articolo 5, al comma 1 stabiliva che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali e il comma 3 del medesimo articolo prevedeva che siano le unioni montane a poter stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.
Tale formulazione faceva ritenere che l'unione montana fosse l'unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani obbligati, ponendosi in contrasto con l'articolo 14 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010) che, al comma 28 stabilisce una duplice tipologia di forma associativa, ovvero unione di comuni o convenzione, e con l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), come modificati dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012).

Successivamente, la Regione Veneto con legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2012, assentita dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013, ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata legge regionale n. 40/2012.

La nuova formulazione dell'articolo 5, comporta la sostituzione del comma 1 e l'inserimento del comma 1-bis, con i quali viene specificato che "l'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali" e che "i comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
30-11-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, nelle more di una organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani.

La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 5, al comma 1 stabilisce che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali e il comma 3 del medesimo articolo prevede che siano le unioni montane a poter stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

Tale formulazione fa ritenere che l'unione montana sia l'unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani obbligati, ponendosi in contrasto con l'articolo 14 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010) che, al comma 28 stabilisce una duplice tipologia di forma associativa, ovvero unione di comuni o convenzione, e con l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011), come modificati dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012),in violazione pertanto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Tali disposizioni statali in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali stabiliscono, invece, una serie ben più ampia di strumenti giuridici cui fare ricorso per adempiere a quell’obbligo.

Inoltre, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, verrebbe esclusa la possibilità di scegliere tra "l'unione ordinaria" prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000 e "l'unione speciale" disciplinata dall'articolo 16, commi da 1 a 13 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, come modificato dall'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che prevede, al fine del contenimento delle spese degli enti territoriali e per il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, che tali comuni possano, in alternativa all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali mediante unioni di comuni o convenzione (art. 14 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010), esercitare tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione di comuni cui si applica una disciplina specifica contenuta nei commi da 1 a 13 del citato articolo 16 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Sebbene l’iniziativa legislativa regionale si collochi nell’ambito di competenze comunque riconosciute alle regioni dalla giurisprudenza costituzionale - atteso che la Consulta ha riferito alla competenza esclusiva regionale la materia afferente le comunità montane, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione (sentenze n. 244/2005 e n. 27/2010) - va tuttavia precisato che la stessa Corte ha posto come unico limite all’esercizio di tale competenza il rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, che rientra nella potestà legislativa statale.

Pertanto, tale previsione si pone in contrasto con la disciplina statale summenzionata di cui all'articolo 19, comma 2, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la citata normativa statale costituisce effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Ciò in quanto il suo scopo è quello di contribuire al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria.

Si ritiene pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

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