Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale. (20-9-2012)
Bolzano
Legge n.15 del 20-9-2012
n.39 del 25-9-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2012, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012 recante " Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”.

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto varie disposizioni della legge provinciale in parola (l’art. 1, commi 4 e 5, l’art. 3, l’art 2, comma 2 e l’art. 4, comma 1) si ponevano in contrasto con i principi enunciati dagli accordi internazionali (Accordo di Parigi del 10 febbraio 1947), dallo Statuto speciale (artt. 8, 56, 99 e 101 dello Statuto) e dalle relative norme di attuazione in materia di toponomastica in provincia di Bolzano (art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 574/1988). Infatti, alcune disposizioni della legge provinciale (art. 1, commi 4 e 5) prevedevano la possibilità di deroga all’obbligo della bilinguità toponomastica, consentendo l’introduzione di una toponomastica monolingue, e attribuendo in tal modo alla Provincia la competenza ad intervenire anche sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana già esistente (il cui vigore è presupposto sia dall’accordo di Parigi sia dallo Statuto), e derogando al principio del bilinguismo nella toponomastica sancito dai menzionati artt. 8, 99 e 101 dello Statuto speciale, e ribadito in più occasioni dalla Consulta (sent. n. 159 del 2009 e n. 346 del 2010). Altre disposizioni (l’art. 3, comma 1) demandavano ad organismi amministrativi la funzione, che lo Statuto speciale (art. 101) riserva invece alla legislazione provinciale, di accertare e di approvare i toponimi; altre disposizioni infine (art 2, comma 2 e art. 4, comma 1), stabilendo un ordine di precedenza tra le lingue italiana, tedesca e ladina nella denominazione dei luoghi, contrastavano con le norme di attuazione statutarie (art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 574/1988), secondo le quali “negli atti scritti”, tra i quali sono da annoverare anche la segnaletica e la cartografia ufficiale, i testi devono essere riportati uno di fianco all’altro e devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo topografico

Successivamente la Provincia di Bolzano, con l’art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 2019, n. 1, recante “Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale” e altre disposizioni”, ha abrogato la legge n. 15 del 2012 sopra citata .

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 giugno 2019, ha deliberato la non impugnativa della legge provinciale n. 1/2019.

Pertanto, considerato che con l’abrogazione della legge impugnata vengono meno le ragioni che ne hanno determinato l’impugnativa, su parere conforme del Ministero dell’interno, e a seguito di comunicazione da parte della Provincia della mancata applicazione delle disposizioni censurate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.

Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012 .
16-11-2012 / Impugnata
La legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012, recante “ Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, commi 4 e 5, all’art. 3, all’art 2, comma 2 e 4, comma 1.
E’ opportuno premettere che vari articoli dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle nome di attuazione dello Statuto riguardano la toponomastica.
Infatti l’articolo 8, comma 1, n. 2, dello Statuto attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa di emanare – con il rispetto dei limiti di cui all’articolo 4 dello Statuto, tra cui v’è il “rispetto degli obblighi internazionali”, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 117, comma 1 Cost. secondo il quale l’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni deve avvenire, tra l’altro, nel rispetto “dei vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” – norme in materia di toponomastica, specificando tuttavia espressamente che resta fermo “l’obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano”.
Tale disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del principio codificato all’articolo 1, comma 2 lettera b) del c.d. Accordo di Parigi firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 che stabilisce, a sua volta, che “ai cittadini di lingua tedesca” sarà specialmente concesso “l' uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue”.
Conseguentemente l’articolo 101 Statuto stabilisce che “nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione”, mentre il successivo articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l’altro, “al rispetto della toponomastica” nella propria lingua.
Dal complesso delle norme sopra richiamate emerge perciò che sia l’Accordo di Parigi sia gli articoli 8 e 101 Statuto danno per presupposta l’esistenza storica e l’obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l’utilizzazione – su un piano di parità – della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa.
Appare evidente, pertanto, che quando l’Accordo di Parigi e lo Statuto parlano, rispettivamente, di “nomenclatura toponomastica bilingue” e di “obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ” muovono dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina), come emerge del resto dalla previsione nell’articolo 101 dello Statuto speciale dell’utilizzazione “anche” della toponomastica tedesca in aggiunta a quella in lingua italiana già esistente, lingua italiana che a norma del’articolo 99 Statuto è indicata espressamente come “lingua ufficiale dello Stato” alla quale la lingua tedesca viene solamente “parificata”.
Sia l’Accordo di Parigi sia lo Statuto speciale disegnano quindi un sistema di bilinguità piena ed integrale della toponomastica ufficiale che – quantomeno con riferimento alla toponomastica in lingua italiana da essi presupposta esistente – ha sancito, evidentemente, una accettazione (anche negoziale) e “legittimazione democratica” dei toponimi italiani in precedenza introdotti e la loro salvaguardia nell’ambito del futuro assetto bilingue della toponomastica nel territorio della provincia di Bolzano (come si ricava peraltro anche dal richiamo dell’Accordo di Parigi alla “parità” delle lingue tedesca e italiana nella “nomenclatura topografica bilingue”).
Ne discende, pertanto, che in tale contesto giuridico (pattizio e statutario) la “bilinguità” della toponomastica va assicurata ripristinando ufficialmente i toponimi in lingua tedesca, i quali tuttavia – nel descritto sistema delineato dall’accordo di Parigi e dallo Statuto – possono esser (anche in virtù di quanto stabilito dal ricordato articolo 99 Statuto) solamente aggiuntivi e mai sostitutivi di quelli in lingua italiana già esistenti.
Ciò premesso, la legge regionale in esame presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:
1) l’art. 1, dopo aver previsto, al comma 3, che il repertorio dei toponimi è costituito “anche” nel rispetto dell’articolo 8, comma 1, n. 2, dello Statuto, stabilisce, al comma 4, che “Ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all'articolo 3”, e precisa inoltre al comma 5 che “La proposta di inserimento ai termini del comma 4 è indirizzata al comitato di cui all'articolo 3 dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici. La disposizione contenuta nel comma 4 consente pertanto - in contrasto con il richiamo meramente formale operato dal comma 3 dello stesso articolo all’art. 8, comma 1, n. 2 dello Statuto - che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato), stabilito al comma 4 dell’articolo 1, dell’“uso a livello di comunità comprensoriale”.
La disposizione provinciale prevede, pertanto, chiaramente la possibilità della deroga all’obbligo della bilinguità della toponomastica, consentendo, in particolare, che i toponimi in lingua italiana già esistenti ed ufficializzati possano essere eliminati dagli organi previsti al successivo articolo 3 e che, di conseguenza, sia – anche solo parzialmente – introdotta nel “territorio della provincia di Bolzano” (articolo 8 Stat.) una toponomastica ufficiale monolingue.
Tale disposizione provinciale contrasta con il combinato disposto degli articoli 8, 99 e 101 dello Statuto speciale che garantiscono, attraverso la reintroduzione ufficiale dei toponimi in lingua tedesca, la bilinguità da essi prescritta, ma non attribuiscono alla Provincia, come invece prevede la disposizione regionale in esame, la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana già esistente (il cui vigore è, come già detto, presupposto sia dall’accordo di Parigi che dallo Statuto) e non legittimano pertanto la legge provinciale a determinare l’eliminazione dalla “nomenclatura topografica bilingue” attraverso il criterio dell’”uso a livello di comunità comprensoriale”,
Il criterio dell’uso non può quindi essere utilizzato per intervenire riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana e, quindi, come motivo di deroga al principio statutario della bilinguità dei toponimi, dovendosi ritenere in contrasto con le richiamate norme internazionali e statutarie anche solo l’ipotesi, chiaramente delineata dalla legge, che possa essere introdotta nel territorio della provincia di Bolzano - attraverso una redazione del “repertorio dei toponimi” secondo il menzionato criterio dell’”uso” – una toponomastica ufficiale monolingue.
Una simile ipotesi, chiaramente delineata nella legge provinciale, lede perciò il principio del “separatismo linguistico” che regge l’ordinamento statutario della provincia autonoma di Bolzano (Cfr. C.Cost. n. 159/2009) e che comporta per l’appunto, nella materia in esame, la rigida bilinguità della toponomastica affermata dallo Statuto (come sottolineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/1987, che ha ribadito l’inderogabilità del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano)
Il ricorso al criterio dell’uso deve in particolare ritenersi precluso ai fini del riconoscimento dei toponimi ufficiali italiani già presupposti nella loro esistenza e vigenza dall’accordo di Parigi e dallo Statuto (e tuttora in vigore in base alla legislazione statale: al riguardo v. C.Cost. n. 346/2010), mentre tale criterio dell’uso riecheggia nello Statuto, semmai, esclusivamente ai fini della ricognizione dei toponimi in lingua tedesca, posto che a norma dell’articolo 101 la loro ufficializzazione dipende dalla circostanza che “la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione”.
La disposizione in esame è inoltre in ogni caso in contrasto con lo Statuto in quanto restringe la verifica dell’”uso” al livello di “comunità comprensoriale”, criterio del tutto arbitrario e privo di una sua riconoscibile ragionevolezza e logicità e che, inoltre, confligge con l’articolo 8 Statuto nella parte in cui prevede la bilinguità sull’intero territorio della provincia di Bolzano, che a tal fine è dunque insuscettibile di artificiosa frammentazione.
La norma provinciale in questione pregiudica, pertanto, il rispetto dell’obbligo della bilinguità nel “territorio della provincia” di Bolzano.
Le censure formulate nei confronti dell’art. 1, comma 4, sono estensibili anche all’art. 1, comma 5, sopra descritto, che precisa la procedura attraverso la quale sono approvati i toponimi indicati nel comma 4.
2) L’art. 3, comma 1, della legge in esame, secondo il quale “La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici” contrasta con le disposizioni statutarie. Tale disposizione, infatti, che delega ad organi politico-amministrativi, quali il consiglio comprensoriale e comitato cartografico, la funzione di accertare e di approvare i toponimi viola infatti il preciso disposto di cui all’articolo 101 Statuto, che demanda direttamente alla “legge provinciale” la funzione di accertare l’esistenza dei toponimi in lingua tedesca (… e non anche di quelli in lingua italiana, già ufficializzati) e di approvarne la dizione, e riserva pertanto direttamente alla legge e, quindi, all’organo legislativo del Consiglio provinciale detta funzione.
L’art. 3, comma 1, contiene peraltro una vera e propria delega in bianco, poiché – da un lato – non detta alcun criterio né direttive (se non quello genericissimo dell’uso) che detti organi dovrebbero seguire e – dall’altro – demanda al comitato cartografico la decisione finale sul riconoscimento dei singoli toponimi, così sottraendo al Consiglio provinciale, e dunque alla naturale dialettica in seno all’organo rappresentativo, della decisione di “accertamento” e di “approvazione” che invece l’articolo 101 dello Statuto vuole chiaramente riservata direttamente alla legge votata dall’organo elettivo, procedimento quest’ultimo che consente ai rappresentanti dei vari gruppi linguistici di attivare la speciale garanzia stabilita dall’articolo 56 Statuto.
Si tratta perciò di un illegittimo trasferimento ad altro soggetto della competenza normativa riservata dallo Statuto al legislatore provinciale (trasferimento già censurato dalla C.Cost nella sentenza n. 132/2006 in merito al trasferimento con legge regionale di competenze del legislatore regionale a quello provinciale, censura che vale a maggior ragione ove, come nel caso in esame, la competenza di regolamentazione, riservata alla legge provinciale, venga addirittura demandata a soggetti amministrativi).
Deve perciò ritenersi in contrasto con l’articolo 101 Stat. l’articolo 3 della legge provinciale con il quale il legislatore provinciale si è spogliato della propria competenza normativa, quantomeno, in materia di accertamento dei toponimi in lingua tedesca e di approvazione della loro dizione, trasferendola in via definitiva al livello amministrativo del comitato cartografico ed estendendo tale competenza anche ai toponimi in lingua italiana già ufficialmente in vigore.
Il vulnus alla competenza normativa riservata, in tale materia, al Consiglio provinciale, e quindi il contrasto con l’art. 101 dello Statuto risalta poi ancora di più ove si consideri che quest’ultimo può nominare soltanto la metà dei componenti del comitato di cui all’articolo 3, mentre la nomina dell’altra metà è demandata alla Giunta provinciale, organo esecutivo al quale l’art. 101 dello Statuto non attribuisce alcuna competenza in materia di toponomastica.
La disposizione provinciale in esame viola inoltre il principio di parità dei gruppi linguistici e di salvaguardia delle “rispettive caratteristiche etniche e cuturali”, enunciato dall’articolo 1, comma 2, dello Statuto, laddove regola la composizione del comitato cartografico e le modalità di assunzione delle relative decisioni.
La composizione ivi prevista non può considerarsi paritaria poiché – in combinazione con il principio maggioritario stabilito per l‘adozione delle deliberazioni – consente in ogni momento la formazione di alleanze di due gruppi linguistici contro l’altro dando dunque luogo – in una materia così delicata per l’identità culturale e per la sensibilità storica e politica per i singoli gruppi – a decisioni adottate da maggioranze “etniche”.
Inoltre la previsione del quorum di validità delle adunanze del comitato stabilito dall’articolo 3, comma 2, secondo il quale “Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti”, è tale da consentire che è sufficiente la presenza dei rappresentanti di due gruppi linguistici per assumere decisioni che, teoricamente, potrebbero riguardare solo (o anche) il terzo gruppo.
Il meccanismo è quindi tale da violare il principio di parità e di partecipazione dei gruppi linguistici al processo decisionale in seno al comitato di cui all’articolo 3.
3) L’art. 2, comma 2, secondo il quale “Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione” e l’art. 4, comma 1, laddove richiama l’ordine di precedenza di cui all’articolo 2, comma 2, violano l’articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 574/1988 (norma di attuazione dello Statuto) laddove stabilisce che – nelle carte topografiche redatte dalla Provincia autonoma di Bolzano – l’ordine di precedenza è dato “dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione” e precisa che “negli atti scritti” – che comprendono, evidentemente, anche la segnaletica e la cartografia ufficiale – “i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico”.
Quest’ultima disposizione vieta perciò qualsiasi ordine gerarchico – o di precedenza – tra le indicazioni nelle due (o tre) lingue, disponendo che i due testi devono per l’appunto essere paritariamente “riportati uno a fianco all'altro, prescrizione alla quale il legislatore in esame non può derogare in quanto stabilita da fonte di rango (subcostituzionale) superiore alla legge provinciale.
Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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