Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. (31-7-2012)
Valle Aosta
Legge n.23 del 31-7-2012
n.37 del 4-9-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012 è stata impugnato il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 23/2012,recante "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", in quanto la disposizione regionale prevedeva che il certificato di collaudo statico delle opere realizzate in zone sismiche tenesse luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all’art. 62 del D.P.R. 380/2001. La norma era dunque apparsa contrastare con il principio fondamentale in materia di protezione civile contenuto all’articolo 62 del testo unico dell’edilizia, secondo cui per gli edifici costruiti in cemento armato è richiesto un certificato rilasciato dall’ufficio tecnico della regione, che accerti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche.
Con l’articolo 18 della legge regionale n. 6/2013 è stata abrogata la norma impugnata.
Il Presidente della Regione, nel dare notizia dell’avvenuta abrogazione della norma contestata, ha inoltre formalmente comunicato che essa non ha trovato, nel frattempo, applicazione.
Pertanto, considerato che sono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 31 luglio 2012, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
16-10-2012 / Impugnata


La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla previsione contenuta all’articolo 12, comma 5, secondo cui “Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all’art. 62 del D.P.R. 380/2001”. Tale disposizione contrasta con il principio fondamentale in materia di protezione civile contenuto all’articolo 62 del testo unico dell’edilizia, secondo cui per gli edifici costruiti in cemento armato è richiesto un certificato rilasciato dall’ufficio tecnico della regione, che accerti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche.


Posto che lo Statuto di autonomia della Regione Valle d’Aosta (adottato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), che pure attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia urbanistica (art. 2, lett. q)), non prevede una potestà legislativa regionale nella materia “protezione civile” (non potendosi ricondurre tale materia ai “servizi antincendi” contemplati all’art. 2, lett. z), ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi applicabile l’art. 117, comma 3, che affida la materia “protezione civile” alla competenza concorrente tra Stato e regioni.


Tanto premesso, deve ritenersi che la previsione contenuta all’articolo 62 del d.p.r. n. 380/2001, che richiede il rilascio del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, essendo finalizzata a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche, risponda ad un’esigenza unitaria di sicurezza, non derogabile dal legislatore regionale. D’altronde, con riferimento al rischio sismico, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di rilevare che “L’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”, pertanto, il coinvolgimento di interessi primari della collettività limita la possibilità del legislatore regionale di introdurre misure di semplificazione, quale quella contenuta dalla disposizione censurata (cfr. sentenza 182/2006). Per le ragioni suesposte, l’art. 12, comma 5 contrasta con l’art. 117, co. 3 della Costituzione e con la disposizione interposta di cui all’art. 62 del d.p.r. n. 380/2001, e deve essere pertanto essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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