Dettaglio Legge Regionale

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana. (31-7-2012)
Toscana
Legge n.45 del 31-7-2012
n.43 del 8-8-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
28-9-2012 / Impugnata
La legge della regione Toscana n. 45 del 2012, recante “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana”, presenta profili d’illegittimità costituzionale.
Con la legge in esame infatti la regione Toscana, dopo aver stabilito, agli artt. 1, 2, 3, agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, all’art. 4 dispone che detta agevolazione fiscale consista in un credito d’imposta sull’IRAP pari al 20% delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti.
Tali disposizioni, nonché l’art. 5 (riguardante il regolamento attuativo e la convenzione con l’Agenzia delle entrate) e gli artt. 6 e 7 (relativi alla norma finanziaria e alla relazione riguardante l’attuazione della legge), esulano dalla competenza legislativa regionale, in quanto attengono ad un tributo - il cui gettito è attribuito alle regioni - istituito e disciplinato con legge statale ed in relazione al quale, pertanto, alle medesime regioni è inibito qualunque intervento normativo, essendo la relativa disciplina, afferente al ‘sistema tributario e contabile dello Stato’, riservata alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e).
Al riguardo la Consulta con una recente pronuncia (sentenza n. 30 del 2012), ha dichiarato incostituzionale un’analoga disposizione della regione Sardegna, che prevedeva la concessione di un contributo, nella forma del credito d’imposta, nella misura del 20% di quanto versato a titolo di IRPEF o di IRAP. La Corte ha infatti ritenuto detta disposizione regionale in contrasto con l’articolo 117, comma 2 , lett. e), in quanto non limitava l’efficacia della agevolazione fiscale all’ambito dei soli tributi regionali, ma ne consentiva l’applicazione, sotto forma di credito d’imposta, ai tributi statali.
Nella menzionata sentenza, la Corte, richiamando, peraltro, una precedente analoga pronuncia (sent. n. 123 del 2010) ha evidenziato come un intervento normativo in ordine a tale tipo di imposta esuli dalle competenze regionali in quanto “allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell’agevolazione in questione”, e che pertanto una tale agevolazione “si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè […] istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni” , come, appunto, l’IRAP. Da tale considerazione, sempre secondo la Consulta, essendo “innegabile che la previsione di un’agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un’integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali (sentenza n. 123 del 2010), deriva l’affermazione della illegittimità costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato”.
Pertanto, le disposizioni normative in esame che dispongono un credito d’imposta sull’IRAP (tributo derivato in quanto, come detto, istituito e regolato da una legge statale), costituendo un’integrazione della disciplina del tributo statale, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario statale, ponendosi in contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. e) della Costituzione.

Per i motivi esposti, le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.

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