Dettaglio Legge Regionale

Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (6-7-2012)
Campania
Legge n.18 del 6-7-2012
n.42 del 9-7-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
24-8-2012 / Impugnata

La legge della Regione Campania n. 18 del 6 luglio 2012, riguardante i criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. b), che aggiunge l’art. 18-bis alla l. r. n. 32 del 1994, e che prevede, al comma 5 di detto nuovo art. 18-bis, l’approvazione di un disciplinare per la regolamentazione delle modalità di espletamento della menzionata procedura di nomina.
In particolare nell’ambito di tale disposizione regionale è incostituzionale l’ultimo periodo di detto comma 5 che introduce una disciplina transitoria riguardante la nomina e la decadenza dalla nomina dei direttori generali e che si pone in contrasto con i principi principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché con i principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., invadendo altresì la materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l). Detta disposizione regionale infatti, prevedendo che i direttori generali delle Aziende e degli Istituti del servizio sanitario regionale, nominati nelle more dell’approvazione del disciplinare previsto dal medesimo comma 5, decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso, stabilisce, seppure in via transitoria, la decadenza automatica dei direttori generali di Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale, introducendo una fattispecie non prevista dalla legislazione statale vigente, e ponendosi in particolare in contrasto con l’art. 3-bis, comma 8, del d. lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale il rapporto di lavoro della menzionata figura professionale è regolato da contratto di diritto privato e ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
La disposizione in esame pertanto, stabilendo la decadenza automatica dall'incarico di direttore generale, viola innanzitutto i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost..: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 2007, ha infatti dichiarato incostituzionali, per violazione dei menzionati principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., le disposizioni regionali che prevedono la decadenza automatica dall’incarico dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali, ritenendo che la posizione di direttore generale “non può essere messa in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento”. La disposizione regionale in esame inoltre viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., tenuto conto che le norme recate dalla citata normativa statale di riferimento costituiscono principi fondamentali per la definizione di una efficiente disciplina del servizio sanitario nazionale. Inoltre, per la ricaduta della decadenza dell’incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di diritto privato, la disposizione in esame lede altresì la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Per i motivi esposti la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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