Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: "Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero". (11-6-2012)
Calabria
Legge n.22 del 11-6-2012
n.10 del 15-6-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa


Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2012, il Governo ha impugnato alcune norme della legge della Regione Calabria n 22 dell’ 11/06/2012, che modificava la precedente legge regionale n. 29/2008 , concernente norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero. In particolare erano state censurate:
1) la norma contenuta nell’articolo 4, che prevedeva l'assegnazione di un apposito logo utilizzabile nell'attività promozionale alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si fossero approvvigionate per almeno il 30 per cento di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero;
2) il comma 4 del medesimo articolo 4, dove si affermava che le imprese cui veniva assegnato detto logo fossero inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.
3) lo stesso articolo 4, con il comma 5 , secondo cui Giunta regionale definiva le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero.
4) la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 3, lettera a) che , con la finalità di favorire l’utilizzo ed il consumo dei prodotti agricoli calabresi, definiva “prodotti a chilometri zero” esclusivamente “i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria” .
Le descritte norme regionali, volte a favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, furono ritenute suscettibili di ostacolare gli scambi intracomunitari, in contrasto con le disposizioni del TFUE (articoli da 34 a 36), oltre a falsare la concorrenza, risultando discriminatorie nel privilegiare alcuni prodotti solo in base alla loro provenienza territoriale, dunque violando l’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
Successivamente con la legge regionale n. 43 del 1° ottobre 2012, il legislatore regionale ha provveduto ad abrogare le descritte disposizioni della l.r. n. 22/2012, precedentemente impugnate.
Poiché sono dunque venuti meno i motivi del ricorso si propone la rinuncia all’impugnativa.
27-7-2012 / Impugnata

La legge regionale, che modifica la precedente legge regionale n. 29/2008 , concernente norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni :
1) la norma contenuta nell’articolo 4, che modifica l’articolo 4 della l.r. 14 agosto 2008 n. 29, prevede, al comma 3 , che : “"Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale".
2) Il comma 4 del medesimo articolo 4, sostituisce il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 29/2008, affermando che le imprese cui viene assegnato detto logo sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.
3) lo stesso articolo 4, con il comma 5 dispone che la Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero.
4) la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 3, lettera a) modifica l’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 29/2008, con la finalità di favorire l’utilizzo ed il consumo dei prodotti agricoli calabresi. La norma regionale, infatti, definisce “prodotti a chilometri zero” esclusivamente “i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria” che rientrano in determinate categorie. Risulta evidente che la finalità della legge regionale è dunque quella di promuovere i prodotti calabresi e non tutti i prodotti a chilometri zero, i quali potrebbero anche non essere calabresi. Infatti, ciò che dovrebbe caratterizzare i prodotti a chilometro zero è la limitata distanza tra il luogo di produzione ed il luogo di consumo, che comporta minore percorrenza di chilometri per il trasporto delle merci e, dunque, minore impatto ambientale, circostanze queste che potrebbero realizzarsi anche per prodotti provenienti da regioni limitrofe.
Le descritte norme regionali , volte a favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, sono suscettibili di ostacolare gli scambi intracomunitari, in contrasto con le disposizioni del TFUE (articoli da 34 a 36), oltre a falsare la concorrenza, risultando discriminatorie nel privilegiare alcuni prodotti solo in base alla loro provenienza territoriale, considerato che le imprese sono indotte a privilegiare l’acquisto di prodotti locali, a discapito degli altri, al fine di fregiarsi del previsto logo.
Le norme regionali dunque violano l’articolo 117, comma 1, della Costituzione. Con la recentissima sentenza n. 191/2012 la Corte Costituzionale, nel giudicare su analoghe disposizioni della Regione Lazio ha infatti affermato l’illegittimità costituzionale di tali norme con riferimento al precetto dell’art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all’esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall’ordinamento comunitario) ricordando che “le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE vietano, infatti, agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all’importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (che conforma quelle disposizioni in termini di diritto vivente, ed alla quale occorre far riferimento ai fini della loro incidenza come norme interposte nello scrutinio di costituzionalità), la “misura di effetto equivalente” (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari”, ivi compresi , pertanto, le norme regionali che, <>.
Per questi motivi le norme regionali devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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