Dettaglio Legge Regionale

"Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2012" (21-5-2012)
Campania
Legge n.13 del 21-5-2012
n.34 del 28-5-2012
Politiche economiche e finanziarie
20-7-2012 / Impugnata
La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 13 concernente “Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)”, presenta taluni profili di illegittimità costituzionale.
In particolare l’art. 5, comma 2, della legge regionale in esame stabilisce che il termine di abrogazione della legge della regione Campania n. 11 del 2011 recante “Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici” è differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012.
Sul punto si fa rilevare che la legge regionale n. 11/2011 era stata impugnata dal Governo a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, ritenendo che le disposizioni in materia di impianti eolici violavano i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, della Costituzione, quelli derivanti dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento internazionale di cui all’art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a), della Costituzione nonché i principi statali in materia di politica energetica di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione.
A seguito dell’abrogazione dell’intera legge regionale n. 11/2011, disposta dall’art. 52, comma 15, della legge regionale n. 1/2012 (legge finanziaria 2012), il Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2012 ha deliberato la rinuncia all’impugnazione della suddetta legge regionale in quanto, essendo la stessa stata abrogata e non avendo trovato applicazione nel periodo di vigenza, era evidentemente cessata la materia del contendere.
Con la norma in esame la Regione ha quindi disposto il differimento del termine di abrogazione di una norma già precedentemente abrogata, volendo così far rivivere le precedente normativa regionale in materia energetica.
La disposizione regionale (art. 5, comma 2, della legge regionale n.13/2012), si pone in contrasto con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo desumibili dagli articolo 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, e che, nella fattispecie, non consentono al legislatore di far rivivere con un semplice richiamo una norma precedente abrogata e quindi eliminata dall’ordinamento giuridico, determinando quindi la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile.
La stessa disposizione regionale, inoltre, ingenera dubbi interpretativi sulle applicazioni della legislazione regionale di settore con innegabili effetti negativi sia sull’operato delle amministrazioni pubbliche chiamate a procedere - in sede autorizzatoria - alle valutazioni tecniche del caso concreto, sia per i cittadini e per le imprese che necessitano di norme certe al fine di poter legittimamente esercitare i propri diritti e, pertanto, viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
Infine, con la norma in esame la Regione Campania ha violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118, della Costituzione che, per costante giurisprudenza costituzionale, deve sempre informare i rapporti fra lo Stato e le Regioni. Nel differire al 30 giugno 2012 il termine di abrogazione della legge regione Campania n. 11/2011, precedentemente impugnata ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno unilateralmente e surrettiziamente le ragioni che avevano indotto il Governo a rinunciare al pregresso giudizio di costituzionalità.

Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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