Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012. (6-4-2012)
Veneto
Legge n.13 del 6-4-2012
n.28 del 10-4-2012
Politiche economiche e finanziarie
25-5-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” presenta taluni profili di illegittimità costituzionale.
L’art. 40 della legge in esame introduce il comma 1-bis all’art. 14 della l.r. 4/2008 in materia di valutazione ambientale strategica.
In particolare la nuova disposizione prevede, alla lettera a), l’esenzione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per i piani urbanistici (PUA) e gli accordi di programma attuativi di piani urbanistici generali non assoggettati a VAS nel caso in cui includano progetti o interventi sul territorio non ricompresi negli elenchi di cui agli allegati II, III e IV della parte II del d.lgs. 152/06 (progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale).
Il medesimo comma 1-bis alla lettera b), dispone la sottoposizione a VAS di piani urbanistici attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti ed interventi da sottoporre a VIA.
Il quadro normativo statale di riferimento è costituito:
- dall’art. 6, comma 12 del decreto legislativo 152/06 che prevede la procedura di VAS per ogni piano, escludendola specificamente solo per le varianti riguardanti singoli progetti;
- e dall’art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 secondo il quale si intende esente da VAS soltanto lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS qualora non comportino variante e se lo strumento sovraordinato già definisca in sede di VAS determinate caratteristiche localizzative e tipologie degli interventi annessi.
La norma regionale in contrasto con le richiamate previsioni statali da un lato (lett. a del comma 1-bis), esclude dalla VAS tutti i PUA ed accordi di programma che non abbiano al loro interno un intervento assoggettato a VIA indipendentemente dalla sottoposizione a VAS del Piano sopraordinato;
dall’altro lato (lett. b del comma 1-bis) sottopone a VAS il PUA o l’accordo anche riguardante una singola opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 12 del Dlg. 152/06, nonché con l’art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011, con conseguente duplicazione delle valutazioni.
Conclusivamente, la norma regionale in esame, quindi, contrastando con la vigente normativa nazionale afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” per la quale lo Stato ha la competenza esclusiva, presenta profili di illegittimità per violazione dell’art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Si ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame debba essere impugnato innanzi alla Corte Costituzionale.

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