Dettaglio Legge Regionale

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. (14-7-2011)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.10 del 14-7-2011
n.29 del 20-7-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
8-9-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, che disciplina l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli art. 4, 5, 6, e 7 dello Statuto speciale (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- Il combinato disposto degli artt. 15, 4, 5 e 10 eccede dalle competenze regionali. Infatti l’art. 15, che prevede specifici finanziamenti regionali destinati ai nuovi progetti introdotti dagli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge, riguardanti rispettivamente la realizzazione delle campagne istituzionali di informazione sull’accesso alle cure palliative, l’istituzione del Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, e gli specifici programmi di sviluppo di tali cure promossi dalla regione, contrasta con quanto disposto dall’art. 5, comma 5, della l. n. 38 del 2010, che, nel fissare i principi in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, stabilisce che alla sua attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La legge regionale in esame, pertanto, laddove prevede che il Coordinamento regionale, i Programmi di sviluppo e l’informazione - articoli 5 e 10 e 4- sono suscettibili di determinare i nuovi oneri di cui all’art. 15, non contemplati dalla suddetta legge n.38/2010, si pone in contrasto con la citata normativa statale espressiva del principio di coordinamento della finanza pubblica, violando, di conseguenza, l’art.117, terzo comma, della Costituzione.
L’art. 15 è inoltre censurabile sotto altro profilo. Esso infatti, in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., non quantifica i nuovi oneri derivanti dalle disposizione di cui agli art. 4, 5 e 10, e non indica, attraverso le modalità previste dall’art. 17 della l. n. 196 del 2009, i mezzi di copertura finanziaria.

Per tali motivi gli artt. 15, 4, 5 e 10 devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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