Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011. (11-7-2011)
Piemonte
Legge n.10 del 11-7-2011
n.27 del 11-7-2011
Politiche economiche e finanziarie
8-9-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

1)L’art.2 istituisce un marchio di valorizzazione per i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel territorio della Regione.
La norma volta a tutelare e promuovere la produzione regionale piemontese, contrasta con le disposizioni del TFUE ( articoli da 34 a 36) in materia di libera circolazione delle merci.
Come ha avuto modo di sottolineare in diverse occasioni la Corte di Giustizia, una legislazione nazionale che regoli o applichi misure di marcatura di origine, siano i marchi obbligatori o volontari, è contraria agli obiettivi del mercato interno, perché può rendere più difficile la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando gli scambi intracomunitari e facendo così far venir meno i benefici del mercato interno.
Nella sentenza del 5 novembre 2002 (C-325/00), la Corte ha ritenuto che un sistema di marcatura, seppur facoltativo, nel momento in cui esso è imputabile ad autorità pubblica, ha effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto l’uso del marchio “favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene”.
Nel caso in esame, la tutela prevista dalla regione non appare giustificata, facendo riferimento come zona di origine a tutto il territorio regionale violando pertanto gli art. 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione in quanto la misura adottata dalla Regione Piemonte ostacola la libera circolazione delle merci tra le Regioni.

2) L’art. 7 prevede che la Giunta può autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Regolamento (CE) 1290/2005 ed al Regolamento (CE) 1122/2009.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'anticipazione e l'eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis.
La disposizione di cui al primo comma del’art. 7 della legge regionale, risulta in contrasto con il disposto di cui all’art. 29 del Reg. (CE) n. 73/2009.
Infatti, ai sensi del paragrafo 2 del citato art. 29, l’erogazione di pagamenti diretti è prevista a partire dal 1° dicembre dell’anno della presentazione della domanda e fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Un eventuale anticipo dei pagamenti, ai sensi del paragrafo 4 del richiamato art. 29, può essere effettuato solo attraverso l’adozione di apposito provvedimento comunitario a seguito dell’esame al Comitato di gestione dei Pagamenti diretti. L’anticipo può essere autorizzato sulla base di riconosciute condizioni eccezionali che hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie.
Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 29, i pagamenti possono essere effettuati solo dopo che siano state ultimate le verifiche delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco), anche ai fini della regolarità dell’erogazione della spesa conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1290/2005.
Una diversa decisione rispetto al dispositivo comunitario risulta, peraltro, discriminatoria nei confronti degli agricoltori di altre Regioni o di altri Stati Membri.
Cos' disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza e viola gli artt.3 e 117, comma 1 della Costituzione.

3)L'art.8, comma 2 inserisce l'art. 29 bis nella l.r. 70/1996 rubricato "Interventi di contenimento straordinari" il quale dispone che la Giunta regionale redige annualmente l'elenco delle specie animali oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali e la prevenzione dei rischi a persone e cose.
La disposizione ha ad oggetto animali selvatici predatori per i quali è previsto un regime di protezione rigoroso disciplinato dalla direttiva Habitat 92/43/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97.
Ai sensi dell'art. 11 del citato dPR, eventuali programmi di contenimento numerico delle specie ascritte all'allegato 4, devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione del Ministro dell'Ambiente e possono essere autorizzati, a seguito di parere dell’ISPRA, solo in assenza di soluzioni alternative.
Il legislatore regionale, pertanto, rimettendo alla Giunta regionale la redazione dell'elenco delle specie animali oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett.s) della Costituzione.

4) L'art. 26, comma 2, inserisce il comma 5 bis all'art. 13 della l.r. 24 del 2002, disponendo che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità.
Tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 205, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, il quale, nel disciplinare le modalità di deroga agli obiettivi di raccolta differenziata prevede che, nel caso in cui non sia possibile raggiungere, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico gli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal comma 1 del medesimo articolo, la richiesta di deroga venga avanzata dal comune interessato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale può autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati.
Pertanto si ritiene che la Regione, in materia di deroghe al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, non è legittimata ad intervenire autonomamente ma deve, necessariamente, richiedere l'autorizzazione ministeriale.
Pertanto, il legislatore regionale dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», viola l'art. 117, co. 2, lett. s), della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Per i suddetti motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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