Dettaglio Legge Regionale

"Modifiche alla L.R. del 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero" (7-6-2011)
Basilicata
Legge n.10 del 7-6-2011
n.17 del 10-6-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Basilicata n. 10 del 7 giugno 2011, recante Modifiche alla l.r. del 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero.
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni (art. 1), regolamentando le spettanze economiche del Presidente e dei componenti della Commissione dei Lucani all’estero senza operare le riduzioni imposte dalla recente legislazione statale in materia di contenimento della spesa pubblica, e attribuendo al Presidente della Commissione una maggiorazione di quanto già riconosciutogli dalla previgente normativa, comportano una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Successivamente la Regione Basilicata, con legge regionale n. 17 del 4 agosto 2011, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013", ha abrogato, all'art.31, comma 1, le disposizioni impugnate dal Governo.
Il Governo, nella seduta del 22 settembre 2011, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 17 del 4 agosto 2011.

Pertanto, venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
22-7-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “modifiche alla l. r. n. 16 del 2002 - disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, commi 2 e 3, per i seguenti motivi:

- l’art. 1, che sostituisce l’art. 12 della l. r. n. 16 del 2002, riguardante i compiti del Presidente della Commissione dei Lucani all’estero, al comma 2, riconosce a detto Presidente una indennità pari al venti per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato agli stessi consiglieri regionali sia per le missioni svolte all’estero sia in termini di copertura assicurativa. Il comma 3 del medesimo art. 1 prevede inoltre che al Presidente e ai membri della Commissione spetti il rimborso delle spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione, e, al solo Presidente, il rimborso delle spese di viaggio con le suddette modalità dalla sua residenza e/o domicilio al Comune di Potenza, sede dell’ufficio, per un numero di nove giornate al mese.
Le disposizioni regionali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1 eccedono dalle competenze attribuite alla regione Basilicata.
Esse infatti, nel regolamentare le spettanze economiche del Presidente e dei componenti della Commissione dei Lucani all’estero, non solo non operano le riduzioni imposte dalla recente legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ma attribuiscono inoltre al Presidente della Commissione una maggiorazione di quanto già riconosciutogli dal previgente art. 12 della legge regionale n.16/2002. Le suddette disposizioni, pertanto, comportando un considerevole aumento degli oneri a carico della Regione, si pongono in contrasto con le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6, comma 3, del d. l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, volto alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma” (al riguardo è stata inoltre adottata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la circolare esplicativa n. 40/2010).
Le disposizioni regionali in esame, ponendosi in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio, comportano pertanto una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per i motivi sopra descritti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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