Dettaglio Legge Regionale

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. (1-6-2011)
Liguria
Legge n.12 del 1-6-2011
n.9 del 1-6-2011
Politiche infrastrutturali
7-7-2011 / Impugnata

La legge regionale in esame, che disciplina il calendario venatorio della regione Liguria per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 ed apporta modifiche agli articoli 6 e 34 della l.r. n.29/94 ", è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. A) e B) che individua il regime di caccia programmata definendo le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia.
Preliminarmente va rilevato che la scelta del legislatore regionale di procedere all'adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziché in via amministrativa contrasta con la L. 157/1992 che definisce le linee guida in materia di prelievo venatorio e di tutela della fauna selvatica ed, in particolare, con l'art. 18, commi 2 e 4.
Infatti l'art. 18, al secondo comma prevede che le regioni possano autorizzare le modifiche al calendario venatorio previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e che l'autorizzazione regionale debba essere condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori".
In virtù di tale disposizione, il calendario venatorio deve essere adottato da parte delle regioni con provvedimenti amministrativi e non normativi.
Per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 1 lett. A e B l.r. 12/2011, la stessa è censurabile poiché disciplina le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia in maniera difforme dalla normativa nazionale, in contrasto con l'art. 18 commi 1,2 e 4 della legge 157/92.
La legge n. 157/92 come modificata dalla legge 96/2010, infatti, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività venatoria, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna previo monitoraggio e verifica dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).
Inoltre Il citato articolo 18, al comma 2 dispone che i periodi di attività venatoria previsti dal comma 1 possano essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali ed al comma 4 che le regioni possano autorizzare le modifiche previo parere dell’ISPRA.
Tale disposizione prevede quindi l'indicazione tassativa delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia, indicazioni che possono essere modificate in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
La norma regionale prescrivendo le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in modo difforme dalle previsioni nazionali eccede in tal modo dalle proprie competenze, infatti in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha, con consolidato orientamento, riconosciuto l’esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela.
Con particolare riferimento alla stagione venatoria, la Corte costituzionale sul punto ha più volte ribadito (da ultimo, sent. n. 165 del 2009) che la delimitazione temporale del prelievo disposta dall'articolo 18 della L. 157/1992 «è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna», inoltre, la materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, è sottoposta al rispettto dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie di settore (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE).

Per tali motivi, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, nonché dalla normativa comunitaria di settore (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE)
presenta profili di illegittimità per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.

Si chiede quindi che la legge venga impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro