Dettaglio Legge Regionale

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria). (10-5-2011)
Valle Aosta
Legge n.11 del 10-5-2011
n.21 del 24-5-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2011, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 10 maggio 2011, recante la “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi del d.lgs. n. 192 del 2010 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta, recanti il trasferimento delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)”.
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni (art. 3, commi 2, 3, 4 e 5), nel definire il trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro afferenti alla sanità penitenziaria, già facenti capo all’Amministrazione penitenziaria, introducevano una disciplina e un trattamento economico di detti rapporti di lavoro difformi da quanto disposto dalla normativa statale (di cui al dPCM 1 aprile 2008), richiamata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale (art. 3 del d. lgs. n. 192 del 2010), e comportavano maggiori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura finanziaria. Dette disposizioni regionali eccedevano pertanto dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli artt. 2 e 3 e 4 dello Statuto speciale, ponendosi in contrasto con le norme di attuazione dello Statuto speciale e violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 81Cost.

Successivamente la Regione Valle d’Aosta con la legge n. 11 del 27 marzo 2012, concernente “ Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi del d.lgs. n. 192 del 2010 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta, recanti il trasferimento delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)”, ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti tale ultima legge regionale sostituisce il censurato art. 3 della legge regionale n. 11 del 2011 con una nuova disposizione che, anche ad avviso del Ministero dell’economia e delle finanze, è coerente con la normativa statale e con le norme di attuazione dello Statuto. Il Governo ha deliberato infatti la non impugnativa della l. r. n. 11 del 2012 nella seduta del 25 maggio 2012.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
7-7-2011 / Impugnata

La legge regionale in esame, recante la “Disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi del d.lgs. n. 192 del 2010 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta, recanti il trasferimento delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria), presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5.

E’ opportuno premettere che l’art. 2, comma 283, della legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), nell’ottica del contenimento della finanza pubblica e al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al d. lgs. n. 230 del 1999 e del relativo comparto di spesa, ha delegato il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie, afferenti alla sanità penitenziaria e facenti capo all’amministrazione penitenziaria.
Per le Regioni ordinarie, tale trasferimento è stato effettuato con il d.P.C.M. 1 aprile 2008. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il trasferimento è disciplinato, ai sensi dell’art. 8 dello stesso d.P.C.M., con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione.
Per la Valle d’Aosta il d.lgs. n. 192 del 2010, recante le norme di attuazione dello statuto speciale, ha disposto il trasferimento alla regione autonoma delle funzioni relative all’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari svolte nel territorio regionale dall’Amministrazione penitenziaria, e ha demandato alla legge regionale la definizione delle modalità di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere secondo i principi dei cui all’art. 3 del d.P.C.M. del 1 aprile 2008.


Ciò premesso, la legge regionale in esame, nel definire il trasferimento dei rapporti di lavoro al servizio sanitario, presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale:

1) l’art. 3, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale medico incaricato ai sensi della legge n. 740 del 1970 che presta servizio nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne, è trasferito alla Unità Sanitaria Locale, al comma 2 dispone che i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), che prestano servizio nell’ambito del medesimo Dipartimento, possano mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all’amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuità assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
Detto comma 2 eccede dalle competenze regionali.
Tale disposizione regionale, infatti, nel disciplinare il rapporto di lavoro dei medici in parola, da ricomprendersi tra i rapporti di lavoro regolamentati dalla legge n. 740/1970, contrasta con quanto disposto al riguardo dalle norme di attuazione dello statuto in materia, e in particolare dall’art. 3 del d.lgs. n. 192/2010, che, come sopra descritto, prevede che la legge regionale definisca le modalità di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere secondo i principi dei cui all’art. 3 del d.P.C.M. del 1 aprile 2008, e quindi per i medici incaricati secondo il principio, di cui al comma 4 del citato art. 3, che dispone esplicitamente la persistente applicazione al personale “incaricato” del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970. Al contrario, la disposizione regionale censurata, attribuendo al personale in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale, applica ai suddetti medici una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale (l. n. 740 del 1970), richiamata dalla norma di attuazione, e comporta maggiori oneri finanziari peraltro privi di copertura finanziaria, considerato che l’art. 5, comma 1, della legge regionale in argomento, prevede che “alla determinazione dell’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 192/2010”.
Così disponendo la norma regionale in esame si pone pertanto innanzitutto in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all’art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010, violando l’art. 4, comma 2, dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948), secondo il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell’ambito della delega conferita. Inoltre, eccedendo dalle competenze conferite alla Valle d’Aosta dagli artt. 2, 3 e 4 dello statuto speciale, la disposizione regionale viola il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), secondo il quale, nell’ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro del personale incaricato ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. Secondo tale norma finanziaria statale infatti il personale sanitario penitenziario “incaricato” ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970 non è inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale. La disposizione regionale in esame pertanto, che comporta oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola l’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 81Cost.
La Corte Costituzionale che ha avuto già modo di pronunciarsi in argomento, ha affermato, con la sentenza 149/2010, che la norma statale recata dal suddetto comma 283 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 “indicata dallo Stato come principio fondamentale, non ha alterato l’originaria natura giuridica del contratto di lavoro dei medici in questione ma, nell’ottica di contenimento della finanza pubblica, ha delegato il Presidente del Consiglio a definire il mero trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia e si è esplicitamente fatto carico del contenimento della spesa. Il DPCM 1 aprile 2008 ha poi dato attuazione a tale novazione meramente soggettiva del rapporto, disponendo esplicitamente la persistente applicazione al personale “incaricato” del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970”.

2) I commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 prevedono la possibilità per l’Azienda USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico di cui al comma 2, i cui oneri, peraltro non quantificati, non trovano, come detto sub 1), copertura nelle risorse che lo Stato attribuisce alla Regione. Tali disposizioni regionali introducono una disciplina dei rapporti di lavoro e un trattamento economico difformi da quanto disposto dalla normativa statale (di cui al DPCM 1 aprile 2008), richiamata dalla norma di attuazione, e comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura finanziaria, considerato che l’art. 5, comma 1, della legge regionale in esame, prevede che “alla determinazione dell’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 192/2010”.
Così disponendo le norme regionali in esame si pongono pertanto innanzitutto in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all’art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010, violando l’art. 4, comma 2, dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948), secondo il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell’ambito della delega conferita. Inoltre, eccedendo dalle competenze di cui agli artt. 2 e 3 e 4 dello statuto speciale, tali disposizioni regionali violano il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale ultima disposizione - come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 149/2010 – “indicata dallo Stato come principio fondamentale, nell’ottica di contenimento della finanza pubblica, ha delegato il Presidente del Consiglio a definire il mero trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia e si è esplicitamente fatto carico del contenimento della spesa pubblica stabilendo :a) il trasferimento delle risorse finanziarie complessive al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le Regioni e le Province autonome; b) i criteri per la ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province (qualificandole con riferimento agli esercizi finanziari a venire fino a quello del 2010 e finanche prevedendone la progressiva traslazione economica dal bilancio del Ministero della giustizia a quello della salute); c) il riordino di un intero comparto di spesa (il rapporto di lavoro dei medici operanti nel sistema penitenziario)”. Le disposizioni regionali in esame pertanto, che comportano oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e violano l’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 81Cost.


Per i motivi esposti i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 3 devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127, Cost.

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