Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con le modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della del personale. (29-4-2011)
Piemonte
Legge n.7 del 29-4-2011
n.18 del 5-5-2011
Politiche ordinamentali e statuti
16-6-2011 / Impugnata
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi:

1) l'art. 5, prevede che il Presidente del Consiglio regionale possa avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, "indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)" e successive modificazioni.
Tale disposizione non tiene conto dei criteri previsti dalla citata norma statale, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente " ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria", oltre che alla presenza di specifici presupposti, violando in tal modo i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La normativa statale succitata contiene principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, e pertanto, la disposizione in esame si pone in contrasto con l'art. 117, lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice Civile. Quanto sopra esposto è stato confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2009 la quale ha affermato che "la previsione dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza (sentenza n. 27 del 2008)". Inoltre, la citata disposizione statale si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori da parte della Regione, che" ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni".


2) l'art. 14, comma 3, stabilisce alcune deroghe all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 e all'art. 14, commi da 7 a 9, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. In particolare l'art. 14, comma 9, prevede che le regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e non consente le deroghe stabilite dall'art. 14, comma 3, oggetto di censura. Ne consegue, pertanto, un contrasto con l'art. 117 della Costituzione, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i suesposti motivi si ritiene di proporre la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

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