Dettaglio Legge Regionale

Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria. (7-3-2011)
Calabria
Legge n.3 del 7-3-2011
n.4 del 15-3-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nel Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, il Governo ha impugnato la legge regionale n. 3/2011 recante " Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria", relativamente alla disposizione, contenuta nell'articolo 2, comma 2 . La norma regionale, infatti,, dopo aver obbligato all'inserimento nei contratti pubblici di una clausola risolutiva espressa in caso di accertata mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, aveva previsto che il mancato inserimento di tale clausola o la sua mancata attivazione determinassero la nullità del contratto e costituissero causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare.
Il Governo aveva pertanto evidenziato una violazione dell' art. 117 secondo comma lettera l) Cost che riserva alla competenza statale la materia dell' “ordinamento civile” .

Con la legge n. 22 del 18 luglio 2011,esaminata con esito positivo dal Consiglio dei Ministri dello scorso 1 settembre 2011, la Regione Calabria, così come concordato nel corso di una riunione tenutasi presso questo Dipartimento, ha modificato la norma impugnata, abrogando il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2011.

Venuti quindi meno i motivi del ricorso, si ritiene sussistano i presupposti perché il Governo rinunci all' impugnativa
5-5-2011 / Impugnata
La legge regionale, che prevede interventi a sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo
articolo 2, comma 2.
L'articolo 2 della legge regionale stabilisce, infatti, al comma 1, che “Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m-ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico. Tale clausola è inserita anche nei contratti di subappalto ed opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati.
Il successivo comma 2 afferma quindi che “ il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare.”
Siffatta previsione eccede dalle competenze regionali, considerato che essa attiene alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto pubblico, nella quale l’amministrazione agisce nell’esercizio non di poteri amministrativi, bensì della propria autonomia negoziale, ed incide pertanto nella materia “ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost.
Per questo motiv- la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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