Dettaglio Legge Regionale

Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise. (14-3-2011)
Molise
Legge n.5 del 14-3-2011
n.8 del 16-3-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Molise n. 5 del 14 marzo 2011, recante Istituzione di un fondo per il microcredito nella Regione Molise.
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni (art. 2, comma 1), prevedendo che i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie destinatari degli interventi regionali debbano essere residenti in Molise da almeno un anno, violano il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione.

Successivamente la Regione Molise, con la legge regionale n. 14 del 13 luglio 2011, recante "Modifica urgente alla legge regionale 14/3/2011, n. 5 (Istituzione di un fondo per il microcredito nella Regione Molise"), ha apportato modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, sopprimendo il requisito della residenza per i soggetti destinatari delle provvidenze sociali previsto dalla legge regionale n. 5/2011.
Il Governo, nella seduta del 3 agosto 2011, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 14 del 13 luglio 2011.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
5-5-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante l’istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 1, secondo il quale “Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro”. Tale disposizione, infatti, nella parte in cui circoscrive l’accesso al microcredito ai soggetti “residenti in Molise da almeno un anno”, introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno un anno.
Tale esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno un anno, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto - analogamente all’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall’art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.
Allo stesso modo, la Consulta, già con la sentenza n. 432 del 2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (come modificata dall’art. 5, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva “gli stranieri residenti nella Regione Lombardia” dagli aventi diritto alla “circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle persone invalide per cause civili”.

Per i motivi esposti si ritiene che l’art. 2, comma 1, nella parte in cui circoscrive l’accesso al microcredito ai soggetti “residenti in Molise da almeno un anno” debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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