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Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002. (29-12-2010)
Calabria
Legge n.34 del 29-12-2010
n.24 del 31-12-2010
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE


La legge della Regione Calabria n.34/2010 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002" è stata oggetto di impugnazione governativa, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, per vari profili di illegittimità.

Uno degli articoli impugnati è stato l'articolo 49, afferente la materia dei servizi aeroportuali che insistono sul proprio territorio. In particolare, le disposizioni di cui al citato articolo sono state impugnate in quanto il Governo ha evidenziato il contrasto delle stesse con l'articolo 117, commi 1 e 2, della Costituzione, circa le competenze della Regione in materia sia di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sia di tutela delle concorrenza.

Successivamente, è stato attivato, nel mese di maggio u.s, presso questo Dipartimento un tavolo tecnico, tra i rappresentanti della Regione stessa e quelli di parte ministeriale, competenti per materia, ovvero i rappresentanti di Infrastrutture e Trasporti, Economia e Politiche comunitarie.

I lavori si sono conclusi con il recepimento da parte della Regione dei rilievi a suo tempo formulati, e la contestuale riformulazione del più volte citato articolo 49, con un suo adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Con la legge regionale n.25/2011, recante: "Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34", per la quale il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'1 settembre scorso ha deliberato la non impugnativa, la Regione Calabria si è adeguata ai rilievi governativi.

Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione della citata legge regionale n.34/2011, limitatamente all'art.49.

Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011.
23-2-2011 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione intende approvare il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011.

La legge è censurabile per i seguenti motivi:

- L'articolo 11 al comma 1, prevede la costituzione di una società "in house" "allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese". La disciplina della gestione dei beni archeologici invade l'area normativa riservata alla competenza esclusiva statale contrastando con l'articolo 117, 2° comma lettere g) ed s) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e la materia della tutela dei beni culturali, nonché con il 3° comma dello stesso articolo in quanto in contrasto con i principi fondamentali introdotti dal titolo II della parte II del D.Lgs. n. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare con gli articoli 112 e 115 del citato codice.

- la disposizione di cui all'articolo 14, stabilisce che, nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 9/2008 che ha disciplinato il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'A.Fo.R., la Giunta è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica della citata Azienda, disponendo, altresì, in sede di programmazione triennale, il trasferimento nel proprio ruolo organico dei dipendenti A.Fo.R. già in servizio presso la regione. Tale disposizione contrasta con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto l'articolo 4 della legge regionale n. 9/2007 ha previsto la soppressione della citata Azienda ed il trasferimento del relativo personale alla regione e alla provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

- la norma di cui all'articolo 15, conferma la validità, preservandone gli effetti giuridici, degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, ponendosi in contrasto sia con l'articolo 40, comma 1, leggera f) del d. lgs 150/2009 che, inserendo i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 19 del d.lgs.165/2001, ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni disponendo che la disciplina si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche alle Regioni, sia con l'articolo 117, 2° comma della Costituzione in quanto pone una deroga all'applicazione di una norma statale in una materia, quale l'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

- l'articolo 16, al comma 1 fissa al 31 dicembre 2011 il piano regionale di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili; al comma 5 fissa al 31 dicembre 2013 l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale destinatario della l.r. n. 20/2003 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità).
Le norme di cui sopra violano l'attuale normativa, in particolare l'articolo 17, comma 10 del D.L. 78/2009, il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

- La disposizione di cui all'articolo 18 prevede un corso-concorso riservato ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per la copertura dei posti vacanti nei ruoli della Regione. Tale norma si pone in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini e del pubblico concorso di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Tra l'altro, su questa stessa materia pende già un ricorso davanti alla Corte Costituzionale relativo alla legge regionale n. 8/2010.

- L’articolo 29, che introduce l’articolo 4-bis alla legge regionale n. 42/2008, introduce degli ingiustificati privilegi per gli enti pubblici, agli enti locali e ai Consorzi di Sviluppo Industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili.
Tale disposizione appare illegittima rispetto al quadro normativo nazionale di principio (d.lgs 79/1999 e d.lgs. 387/2003), secondo i quali la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici, nonché si traduce in un irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, contrastando con l’articolo 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica), nonché con l'articolo 3 (principio di uguaglianza) e con l'articolo 117, 1° e 3° comma della Costituzione.

- L'articolo 46, che inserisce il comma 6-ter all'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005, introduce disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale prevedendo che, "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 154/1981 e dall'articolo 65 del D.Lgs. 267/2000, le cariche di Presidente e Assessore della Giunta Provinciale e di Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale".
Tale previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto, eliminando dall'ordinamento regionale qualsivoglia incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e Assessore provinciale e di Sindaco e Assessore comunale, contrasta con l'articolo 122, 1° comma della Costituzione. Inoltre, disciplinando di fatto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Presidenti di Provincia e Assesori provinciali e dei Sindaci e Assessori comunali previste all'articolo 65 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs: 267/2000), lede altresì la potestà legislativa esclusiva statale ponendosi in contrasto con quanto disposto all'articolo 117, 2° comma, lettera p) della Costituzione, in materia di ordinamento degli enti locali. Peraltro, secondo un costante orientamento della Corte Costituzionale, l'esercizio del potere legislativo da parte delle regioni in ambiti che concernono la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'articolo 51 della Costituzione che intende assicurare su tutto il territorio nazionale l'esigenza di uniformità discendente dall'identità di interessi, che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la regione di appartenenza.

- La disposizione di cui all'articolo 49, secondo la quale la Regione attribuisce la “missione di servizio di interesse economico generale”, ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci svolti da società partecipate dalla stessa, consentendo la possibilità di derogare in parte alle regole della concorrenza, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione in materia dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché con il medesimo articolo 117, comma 2, lettera e), che riserva in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela della concorrenza.

- L'articolo 50, rubricato "Stagione venatoria, giornata di caccia, legge regionale n. 9/1996" fissa il calendario venatorio regionale. La modifica introdotta, relativa alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria, confligge con la normativa statale contenuta nell'articolo 18 della legge n. 157/1992, il quale, al comma 2, dispone che i periodi di attività venatoria previsti dal comma 1, possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali e che le regioni possano autorizzare le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4, dispone che le regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere del citato ISPRA. Peraltro la normativa in esame non rispetta la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42" redatta dall'ISPRA alla luce delle recenti modifiche introdotte alla legge 157/1992 in applicazione della Direttiva "Uccelli" (2009/147/CE). Tale procedimento, di carattere amministrativo, ai sensi della normativa statale, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno. Non è previsto dalla normativa statale, peraltro espressione di una competenza esclusiva dello Stato che tale materia possa essere disciplinata con legge regionale (cfr. sent. Corte Costituzionale n. 233/2010). La norma eccede quindi dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente affermata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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