Dettaglio Legge Regionale

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia". (31-12-2010)
Puglia
Legge n.19 del 31-12-2010
n.195 del 31-12-2010
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Puglia n.19/2010 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia" è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 per vari profili di illegittimità.
Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 11, commi 3, 4 e 5, in materia sanitaria.
Tale disposizione, nel prevedere piani ed interventi in materia di riorganizzazione del personale sanitario, si poneva in contrasto con le previsioni di cui all’Accordo stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Puglia il 29 novembre 2010 e con gli interventi contenuti nell’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Inoltre, non rispettando le previsioni statali che stabiliscono l'obbligo per la regione di rispettare i vincoli di contenimento della spesa e della riorganizzazione di strutture ospedaliere di cui all'art.2, commi 80 e 95 della L.n.191/2009, il legislatore regionale violava l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Regione Puglia, con la l.r. n.5/2011, recante "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio - sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria", all'articolo 2, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo l'abrogazione del citato articolo 11.

Per il suddetto motivo, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente nella materia di cui sopra, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Puglia n.19/2010, limitatamente, cioè, all'art.11, commi 3, 4 e 5.

La legge della Regione Puglia n.19/2010 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia" è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 per vari profili di illegittimità.
Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 13, commi 1 e 2 in materia sanitaria.
Tali commi, infatti, nel prevedere tra le categorie di esenti per reddito dal pagamento del ticket sanitario, anche soggetti non contemplati dal'art.8, comma 16 della L.n.537/1993 e nel riconoscere alla Giunta il potere di regolamentare i procedimenti relativi alla suddetta esenzione, violavano i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e, prevedendo una disciplina non conforme alle norme statali che obbligano la regione al rispetto del piano di rientro sanitario, si ponevano in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, l’art.13 risultando privi di copertura finanziaria, violava anche l’art. 81 Cost.

La Regione Puglia, con la l.r. n.10/2011, recante " Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)", all'articolo 1, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo l'abrogazione del citato articolo 13.

Per il suddetto motivo, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Puglia n.19/2010, limitatamente, cioè, all'art.13, commi 1 e 2.

Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011.
23-2-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

- L'art.11 , recante “Accordo per l’approvazione del Piano di rientro – Adempimenti”, con le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5, di fatto contrasta con le previsioni di cui all’Accordo stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Puglia il 29 novembre 2010 e con gli interventi contenuti nell’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
In particolare, tali commi prevedono genericamente: - al comma 3, l’adozione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un provvedimento di ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende e degli enti pubblici del Servizio sanitario regionale; - al comma 4, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale da adottarsi ai sensi del precedente comma 3; - al comma 5, l’adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento che fissi gli indirizzi applicativi di cui all’art.. 2, comma 72, lett. B), della l. n. 191 del 2009, riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera.
Il legislatore regionale, con le disposizioni sopra richiamate, prevede l’adozione da parte della regione di provvedimenti e di piani che implicano misure e interventi che, peraltro, formano già specifico oggetto dell’Accordo stipulato il 29 novembre 2010 e dell’allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
In particolare le suddette misure in materia organizzazione del personale e di contenimento della relativa spesa, nonché di riorganizzazione della rete ospedaliera, sono contenute nell’ “obiettivo generale B3.” e negli obiettivi specifici “B3.1., B3.2, e B3.4.” del suddetto Piano di rientro.
Le disposizioni regionali omettono qualsiasi richiamo a detto Piano, stabilendo l’adozione di provvedimenti e interventi “paralleli” al Piano stesso, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto disposto dai commi 80 e 95 dell’art. 2 della l. n. 191 del 2009, secondo i quali “gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro”.
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 11, pertanto, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- L’art. 13 dispone in materia di esenzione dei tiket per visite ed esami specialistici.
Il comma 1 in particolare, prevede alle lett. E) f) g) tra le categorie di esenti per reddito anche gli inoccupati e i familiari a carico, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari a carico e i lavoratori in mobilità con i rispettivi familiari a carico.
Il comma 2 prevede che i procedimenti di riconoscimento e di fruizione delle esenzioni sopra indicate sono regolamentate dalla giunta regionale.
Tali norme regionali si pongono in contrasto con l’art. 8, comma 16 della l. n. 537 del 1993 che non ricomprende tali soggetti nel novero dei soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, violando di conseguenza i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma Cost, nonché, risultando privi di copertura finanziaria, violano anche l’art. 81 Cost.
Inoltre, le disposizioni regionali contrastano anche con quanto previsto nel piano di rientro all’obiettivo E1.3 in linea con la normativa statale, violando pertanto i commi 80 e 95 dell’art. 2 della l. n. 191 del 2009, secondo i quali “gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro”. ”.
Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo una disciplina non conforme alle suddette norme statali, emanate in materia di contenimento della spesa, violano l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- L'art.37 prevede l’abrogazione della lettera i) del comma 7, dell’articolo 4, della l.r. n.18/2005 rubricato “Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela”.
In particolare, la lettera i) del comma 7, dell’articolo 4 della citata l.r. n. 18/2005 prevedeva il divieto di “transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali”.
Al riguardo, si evidenzia che tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394” il quale al comma 2, lettera c) dispone che “il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo” sia disciplinato dal regolamento del parco".
In considerazione che la norma statale riconosce al piano del parco, quale strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, appare evidente che l’abrogazione del suddetto divieto comporta interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE.
Pertanto, la disposizione regionale, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello Stato, disponendo in modo non conforme alla legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull’intero territorio nazionale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117 Cost., comma 2, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Inoltre, comportando interferenze anche nei confronti di specie, habitat ed habitat di specie tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, viola anche l'art.117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui il legislatore regionale non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

-L’articolo 46 prevede l’istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale. I compiti e le attività che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia vengono definiti con legge regionale. Tale previsione risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell’Interno la possibilità di regolamentare, su tutto il territorio nazionale. La materia trattata dalla legge regionale in oggetto.
Infatti la legge n.50/2010, di recente,nell’istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, affronta anche le problematiche relative alla cultura della legalità nelle aree interessate del territorio nazionale.
Il legislatore regionale, introducendo norme con propria legge sul funzionamento dell’agenzia, si pone in contrasto con la legge n.50/2010 e viola l’art.117, comma 2 lett. H) della costituzione in materia di pubblica sicurezza.

- L'art.51 stabilisce che, fino al 31/12/2010, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso straordinario.
Al riguardo, si evidenzia che la predisposizione della rilevazione informatizzata delle presenze è stata più volte rinviata a partire dal 2008. Sulla questione, l'art.3, comma 83 della L n.244/2007 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario.
Procrastinare ulteriormente l'applicazione della disposizione della legge finanziaria comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto, pertanto, con i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art.3 della Costituzione nonché con l'art.117, comma 3 della Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente.

-L’art.54 dispone che ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.
Tale materia rientra nella previsione dell'art.47, lett.g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che “le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente".
Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza e assume oneri previdenziali in contrasto con l'art. 117, comma 2 lett.o) della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, nonché con l'art.3 della Costituzione per disparità di trattamento tra le cariche elettive.


Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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