Dettaglio Legge Regionale

Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione. (2-8-2010)
Puglia
Legge n.10 del 2-8-2010
n.132 del 9-8-2010
Politiche ordinamentali e statuti
24-9-2010 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Puglia intende continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari.

La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi:

- I commi 1 e 2 dell'articolo unico, stabiliscono che la Regione continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti a tempo determinato. In particolare, il comma 1 prevede che "al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi e degli obblighi assunti con l'Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi …"

Si rileva, al riguardo, che i contratti di lavoro a tempo determinato non rappresentano lo strumento più adeguato di programmazione del lavoro, in quanto detti contratti possono essere stipulati eclusivamente seguendo le disposizioni contenute nell'articolo 36 del D.Lgs. N.165/2001, possono essere stipulati per periodi limitati di tempo e nel rispetto dei criteri contenuti nello stesso articolo 36 del D.Lgs. N.165/2001, in particolare quando l'amministrazione non ha al suo interno adeguate risorse per svolgere l'incarico e lo richiedano esigenze temporanee ed eccezionali.

Parimenti, il comma 2 dispone che "La Regione Puglia continua ad avvalersi… dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

Tale disposizione, nel prevedere una proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori in essere (senza specificarne la natura), si pone in contrasto con l'art.7, comma 6 del D-Lgs. N.165/2001, il quale dispone che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Lo stesso articolo 7, comma 6 del D.Lgs. N.165/2001, inoltre, prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Pertanto, l'articolo unico , commi 1 e 2 nel prevedere, rispettivamente, l'utilizzo del contratto a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori, viola quanto disposto dalle norme su richiamate del d. lgs. n. 165/01, e si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Inoltre, la legge regionale contrasta con l'articolo 14, comma 21 del decreto legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con legge n. 122/2010, il quale prevede - in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, come nel caso della Regione Puglia - "I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008,deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, … sono revocati di diritto".

La Regione Puglia, infatti, non ha rispettato il patto di stabilità interno, come peraltro affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e pertanto la citata disposizione di cui all'articolo 14, comma 21, del d.l. 78/2010 trova diretta applicazione per le regioni per cui la legge in esame si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

Inoltre, dette previsioni, violano i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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