Dettaglio Legge Regionale

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (29-7-2010)
Abruzzo
Legge n.31 del 29-7-2010
n.50 del 30-7-2010
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17/09/2010 è stata impugnata la legge della Regione Abruzzo n.31 pubblicata sul B.U.R n. 50 del 30/07/2010 recante:Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
La legge è stata censurata relativamente ad una disposizione relativa agli scarichi di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche, poiché prevedeva, in caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, limiti diversi da quelli indicati dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 ) per lo scarico finale, in contrasto quindi con la normativa statale di riferimento - art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
A seguito di tavoli tecnici tenutisi tra la Regione, il Dipartimento ed il Ministeri interessati, La Regione Abruzzo ha emanato una nuova legge regionale( n. 62 del 2011) che ha modificato la precedente norma impugnata dal Governo e sulla quale il consiglio dei ministri si è espresso positivamente nella seduta del 2 marzo 2011.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
17-9-2010 / Impugnata
La legge, che detta “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 6 rubricato “Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche” .
Il comma 2 di detto articolo dispone che “In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato”.
Con tale disposizione, si prevede quindi che lo scarico in fognatura di acque reflue urbane rispetti i valori della tabella 3 all’Allegato 5 per i soli parametri di cui alla tabella 5 al medesimo allegato, escludendo, pertanto, parametri quali, ad esempio, BOD5 e COD che sono, invece, contemplati nella tabella 3.
Tale formulazione si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento contenuta nello stesso d.lgs. n. 152/2006, in quanto, nel regolamentare lo scarico finale della fognatura, prevede una riduzione del campo di applicazione della citata tabella 3 con la quale il decreto legislativo 152/06 stabilisce i valori limite di emissione degli scarichi in acque superficiali ed in fognatura.
La norma regionale. quindi, dettando disposizioni confliggenti con la normativa statale di riferimento, presenta profili di illegittimità con riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per i motivi sopra esposti la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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