Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. (16-7-2010)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.12 del 16-7-2010
n.17 del 21-7-2010
Politiche economiche e finanziarie
17-9-2010 / Impugnata
L'articolo 4, comma 28, della legge in esame, è illegittimo per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente si rappresenta che la disciplina dei lavori pubblici, nonostante la Regione del Friuli Venezia Giulia, in quanto regione a statuto speciale, ai sensi dell'art. 4 comma 1della l. cost. 1/1963, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 4, comma 1 dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale. Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e 447/2006 ove è disposto che "il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle Regioni speciali". In proposito, le disposizioni del Codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico- sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore regionale. Inoltre, si segnala che la Corte ha più volte statuito (in particolare si vedano le sentt. nn. 536/2002 e 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome. Nel caso di specie la "tutela della concorrenza" e l'"ordinamento civile" di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost., possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la Regione speciale Friuli che pertanto non può introdurre una disciplina difforme. Ciò è stato confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale da cui si desume che la materia <> spetta al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di Regioni a statuto speciale e Province autonome ( cfr. sentt. nn. 443/2007, 1/2008, 51/2008, 326/2008, 411/2008) . A fronte delle considerazioni su esposte, il d.lgs. 163/2006 è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, sia perché può essere considerato espressione di riforma economico sociale, sia perché disciplinante profili che rientrano nella nozione di "tutela della concorrenza" e di " ordinamento civile", di competenza esclusiva statale. In particolare il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e che sono sottratti alla competenza anche delle Regioni speciali e delle Province autonome; si tratta delle seguenti materie: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Si segnala, in proposito, che la Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007 ha confermato le competenze esclusiva statale nelle materie su elencate in quanto rientranti alcune (le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attività di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto) nella nozione di "tutela della concorrenza", ex art. 117, comma 2, lettera e, Cost., ed altre ( la regola della tassatività dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed il collaudo) in quella di " ordinamento civile", ex art. 117, comma 2, lettera l. Inoltre, l'art. 4, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prevede che le Regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie. Si rappresenta, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2010, pronunciandosi su un giudizio di legittimità nei confronti di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di appalti pubblici, ha confermato che "il legislatore regionale deve osservare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che deve essere uniforme sull’intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. A ciò è da aggiungere che nella su indicata fase di conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che - implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato - possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali."
Sulla base di tali premesse è censurabile l'articolo 4, comma 28, che introduce l'articolo 1-bis nella l.r. n. 11/09, perché eccede le competenze statutarie in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal su indicato art. 4, comma 1 dello Statuto, nonchè invasiva della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, per i motivi che di seguito si espongono.

Il comma 1 dell'articolo 1-bis introdotto, dispone che al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero. Il successivo comma 2 dispone che "i lavori di valore pari o inferiore all’importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L’invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito." Tali commi contrastano con gli articoli 56, 57, 70 e 122, commi 6, 7 e 7- bis, del Codice, in tema di affidamento e procedure di gare, eccedendo dalle competenze statutarie di cui sopra e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l).

Il comma 3, dispone che "I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all’applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale". Tale comma contrasta con gli articoli 81 e 122, comma 9, del Codice in tema di scelta del criterio di aggiudicazione e di anomalie delle offerte, in quanto se è vero che la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Così disponendo quindi, la Regione eccede dalle competenze statutarie di cui sopra e viola la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l).

Il comma 4, ne disporre che gli affidamenti di cui sopra vanno pubblicati all’Albo della stazione appaltante e comunicati all’Osservatorio Regionale, contrasta con l'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del codice, in tema di pubblicità della procedura di affidamento, eccedendo dalle competenze statutarie di cui sopra e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l).

Il comma 5, nel disporre che i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità, contrasta con l'articolo 91, comma 2, del codice, in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria eccedendo dalle competenze statutarie di cui sopra e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l)..

Il comma 6, infine, nel disporre che fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all’importo di 500.000 euro, contrasta con l'articolo 125, comma 5, in tema di lavori in economia eccedendo dalle competenze statutarie di cui sopra e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l).

Per i suddetti motivi la legge deve essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale.

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