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Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002). (26-2-2010)
Calabria
Legge n.8 del 26-2-2010
n.3 del 26-2-2010
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Calabria n.8/2010 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002)" è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del CdM del 16/04/2010 per vari profili di illegittimità.
Uno degli articoli impugnati è stato l'articolo 46 il quale, nel modificare l'articolo 5, comma 1 della L.r. n.22/2007, disponeva che i componenti del Corecom Calabria erano rieleggibili una sola volta. Così disponendo la norma regionale si poneva in contrasto con i principi fondamentali di cui alla l. n. 249/97 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'art.1, paragrafo A, n.5) della delibera dell'Autorità n.52/1999 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), il quale dispone il divieto assoluto di rieleggibilità dei componenti del Corecom.
Pertanto, il legislatore regionale prevedendo la rieleggibilità dei componenti del Corecom, violava l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione.

Con la legge regionale n.14/2010, per la quale il Consiglio dei Ministri nella seduta del 09/07/2010 ha deliberato la non impugnativa, la Regione Calabria si è adeguata ai rilievi governativi ed ha provveduto all'art.1, comma 2 ad abrogare l'art. 46 della l.r. n.8/2010.
Per i suddetti motivi, si propone rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. n.8/2010, limitatamente, cioè, all'art.46.
16-4-2010 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i motivi che di seguito di espongono.

- E' censurabile l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici.
Tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la destinazione della norma ai soli soggetti dipendenti a tempo indeterminato, determina una generalizzata modalità di inquadramento riservato.
Così disponendo, la norma censurata non rispettando il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006), viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- E' censurabile l'articolo 13, il quale nel prevedere interventi in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali nonché le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario ivi previste all’interno dell’ARSSA – ente strumentale della Regione.
Così disponendo la norma regionale configura una modalità di accesso riservato e non rispettando il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006), viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- Si censura l'articolo 15, commi 1, 3 e 5.
In particolare, i commi 1 e 3 prevedono, rispettivamente, la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti lavoro full-time nonché i procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna; tali interventi non sono in linea con la vigente normativa dettata in materia – di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni, nelle more dell’attuazione dell’art. 76, comma 6, del Decreto Legge n. 112 del 2008 – che impone agli enti una rigorosa programmazione di tale tipologia di spesa e fissa una disciplina vincolistica con riferimento alle spese di personale nel suo complesso. Da ciò, pertanto, la norma contrasta con l’art. 117, comma 3, della Costituzione che inquadra la materia di coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente. Inoltre, con riferimento al comma 1 dell'articolo 15, si rappresenta che l'orario di lavoro è disciplinato dalla Contrattazione collettiva. Pertanto, la disposizione regionale si pone anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss) del D.Lgs. N.165/2001, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lett. l).
Con riferimento, inoltre, al comma 3 dell'articolo 15 si rappresenta che la progressione di carriera mediante selezione interna si pone in contrasto con l'art.24 del D.Lgs n.150/2009 e con l'art. 5 della L.n.15/2009, che prevedono, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. Pertanto, anche sotto questo profilo, la disposizione regionale viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
E' censurabile, inoltre, anche l'articolo 15, comma 5 il quale dispone che la Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione. A tali unità di personale si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
La disposizione su richiamata, configurando una modalità di accesso riservato, lede il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006).
Inoltre, le anzidette procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti.
Pertanto, l'articolo 15, nel prevedere al comma 3 una progressione di carriera mediante selezione interna e al comma 5 una generalizzata stabilizzazione per il personale LSU/LPU, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- E' censurabile l'articolo 16, comma 1, il quale nel prevedere la valorizzazione delle professionalità, dispone la proroga sino al 31 dicembre 2012 della validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale già espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento. Inoltre è autorizzata la Giunta ad avviare nell'ambito della programmazione triennale procedimenti finalizzati alla progressione di carriera.
Così disponendo la norma regionale, non solo viola l'art.117, comma 3 della Costituzione, in quanto non rispetta la disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale della Regione ma, ponendosi in contrasto con l'art. 24 del D.Lgs n.150/2009 e con l'art. 5 della L.n. 15/2009, che prevedono l'obbligo del pubblico concorso riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
E' censurabile anche il comma 3 il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbia maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. Dal trasferimento è escluso il personale in atto comandato ai sensi della L.r. n.7/1996, della L.r.n.8/97 e s.m.i.
Tale disposizione crea una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la regione, in quanto procede all'inquadramento a domanda nei ruoli organici solo del personale comandato in servizio al 1° gennaio 2010 presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbia maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, senza alcun requisito che li differenzi e senza, soprattutto, alcuna motivazione che dia alla norma il carattere di ragionevolezza e razionalità, escludendo gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle ll. rr. n. 7/96 e n. 8/97 e s.m.i..
Pertanto la disposizione di cui all'art. 16, comma 3 viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- E' censurabile l'art. 17, comma 4, in materia di personale di Enti regionali.
Tale norma dispone che la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384.
Così disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con la L.R. n. 27/2009, la quale, all'art.1, stabilisce che il concorso riservato, finalizzato alla copertura dell’organico della Struttura ausiliaria di supporto permanente ai Gruppi ed alle strutture speciali, è da intendersi <>, per i soli posti individuati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 bis, comma 3 della stessa legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25, senza scorrimento di graduatoria. L'art.17, comma 4 autorizza tale scorrimento in deroga a quanto precisato nella l.r. n.27/2009 e in violazione di tutti i principi costituzionali posti alla base dell'accesso ai pubblici uffici. Trattasi, infatti, di graduatoria di concorso riservato che deve, ai sensi della L.r. n.27/2009, ritenersi esaurita. Pertanto, l'art. 17, comma 4 viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- Si censura l'articolo 19, comma 4, come integrato dall'errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010, il quale nel modificare l'articolo 2, comma 1 della L.r. n.20/2003, dispone che, sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall'art. 3 della L.R. n. 4/2001 e per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori, nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006. I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003, n.20 sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006.
La modifica legislativa odierna, amplia la platea dei destinatari dell’originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione anche al personale di cui all'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902, cioè agli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. Così disponendo, la norma regionale, nell'ampliare la portata della precedente formulazione della norma, configura una modalità di accesso riservato.
Nel prevedere, quindi, una generalizzata forma di stabilizzazione, lede il principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di accesso al pubblico impiego, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006).
Inoltre, le anzidette procedure di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale devono intendersi superate per effetto delle previsioni recate dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti.
Pertanto, l'articolo 19, comma 4, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- Si censurano gli articoli 32 e 38, in materia sanitaria.
Si premette che per la Regione Calabria, a seguito di quanto riscontrato in sede di verifica degli adempimenti annuali ed in particolare con riferimento ai disavanzi di gestione e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, attesa la necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico finanziario e la riorganizzazione del servizio sanitario regionale della Calabria anche sotto il profilo amministrativo e contabile, è intervenuto il dl n. 78/09, in particolare l'articolo 22, comma 4, che ha stabilito l'obbligo per la Regione della predisposizione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, definitivamente approvato con la sottoscrizione dell'Accordo tra il Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, in data 17/12/2009.
Il Piano di rientro contempla le azioni che la Regione deve attuare per efficientare i diversi fattori produttivi (personale, beni e servizi, farmaceutica, assistenza ospedaliera da privato e altre forme di assistenza da privato), garantendo l'erogazione dei LEA e potenziando la struttura amministrativa di monitoraggio.
Ciò premesso, l'articolo 32 modifica al comma 1, l'articolo 17 della l.r. n. 22/07, al comma 2 l'articolo 18 della medesima legge e poi, incomprensibilmente, il comma 3 abroga interamente gli articoli 17 e 18, appena modificati dai commi precedenti, con la medesima decorrenza. In particolare, l'articolo 17 a sua volta modifica l'articolo 7, comma 2, lett. g), della l.r. n. 23/03, in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali (nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione), aggiungendo alla fine della lettera g), un'intera disposizione volta a dettagliare la partecipazione ad una serie di interventi delle quote ai diversi soggetti (fondo sanitario regionale e fondo sociale) operando una distinzione dettaglia dei costi. L'odierna modifica, operata dal comma 1, si limita a modificare le voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno e alla riabilitazione residenziale, ponendole entrambe al 100% a carico del fondo sanitario regionale. Il successivo comma 2, modifica l'articolo 18 della l.r. n. 22/07, che modifica un allegato della l.r. n. 11/04, legge, questa, di approvazione del piano sanitario regionale, allegato in materia di assistenza residenziale e semiresidenziale, specificando la partecipazione ad una serie di interventi delle quote ai diversi soggetti (fondo sanitario regionale e fondo sociale) e operando una distinzione dettaglia dei costi. L'odierna modifica incide soltanto sulle voci relative alla riabilitazione a ciclo diurno e alla riabilitazione residenziale, ponendole entrambe al 100% a carico del fondo sanitario regionale.
Il successivo comma 3 abroga espressamente gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 22/07, incluse le odierne modifiche operate dai commi precedenti e fa rivivere la previgente normativa, ponendo dall'anno 2010 gli oneri per le strutture socio sanitarie interamente a carico del fondo sanitario regionale.
Così disponendo, il legislatore regionale non ottempera agli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, violando i principi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonchè l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica.
Si censura l'articolo 38, che, al comma 1, modifica l’art. 6 della l.r. 15.1.2009, n. 1, prevedendo assunzioni di personale sanitario e, al comma 2, riconosce l'esercizio professionale di alcune categorie di laureati ai fini dell'assunzione di cui al comma 1. In particolare, con l'odierna formulazione, il legislatore regionale, pur precisando di ottemperare agli impegni assunti in sede di Accordo Governo - Regione per il piano di rientro sanitario, dispone una ingiustificata assunzione a tempo indeterminato a domanda dell'interessato, ponendosi in contrasto con i principi contenuti nell'Accordo di cui sopra, che dispone, tra l'altro, il blocco di nuove assunzioni.
Si rappresenta, oltre il contrasto con il Piano di rientro, anche il contrasto con i principi generali – già recati dalla legge n. 296/2006, commi da 513 a 543 e comma 565 (riferito agli enti del S.S.N.), e dall’art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007 – che escludevano il personale co.co.co. e dirigente dalle procedure di stabilizzazione. Si evidenzian anche le previsioni recate dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme, richiamate dall’articolo 2, comma 74, della legge n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN.
Così disponendo la norma viola i principi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonchè l'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica.

- E' censurabile, l'articolo 43, comma 2, il quale proroga i contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2 (3 dicembre 2019).
Così disponendo, la norma regionale, si pone in contrasto l'art. 23 bis del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i, il quale prevede le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (inclusi i servizi di trasporto pubblico locale con esclusione del trasporto ferroviario regionale, per il quale si applica il d. lgs. n. 422/97) e, in ogni caso, prevede un regime transitorio per l'affidamento difforme da quello previsto dalla normativa regionale in questione. La stessa disposizione viola anche il d.lgs. n. 422 del 1997 e s.m.i., il quale individua il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l'obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali». Al termine di tale periodo, è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali.
La normativa richiamata è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; infatti, la Corte ha più volte affermato che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato» (sent. nn. 272 del 2004 - 80 del 2006; 320/08).
Pertanto, l'art. 43, comma 2, si pone in contrasto con l'articolo 23 bis, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i., con l'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, e successive modificazioni, violando, di conseguenza, l'articolo 117, comma 2 lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.
Inoltre, la disposizione di cui all'art. 43, comma 2, alterando il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dal Regolamento CEE n.1370/2007, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, viola anche l'art. 117, comma 1 della Costituzione.

- Si censura, infine, l'articolo 46 il quale, nel modificare l'articolo 5, comma 1 della L.r. n.22/2007, dispone che i componenti del Corecom Calabria sono rieleggibili una sola volta. Così disponendo la norma regionale si pone in contrasto con i principi fondamentali di cui alla l. n. 249/97 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'art.1, paragrafo A, n.5) della delibera dell'Autorità n.52/1999 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), il quale dispone il divieto assoluto di rieleggibilità dei componenti del Corecom.
Pertanto, il legislatore regionale prevedendo la rieleggibilità dei componenti del Corecom, viola l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di ordinamento della comunicazione.

Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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