Dettaglio Legge Regionale

Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni. (8-2-2010)
Bolzano
Legge n.4 del 8-2-2010
n.8 del 23-2-2010
Politiche ordinamentali e statuti
16-4-2010 / Impugnata
La legge provinciale in esame istituisce e disciplina il Consiglio dei Comuni, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale, composto dai sindaci e dagli assessori comunali di comuni altoatesini nonché da ex sindaci degli stessi.

Tuttavia, la legge è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) l’ art. 7, comma 2, nel disciplinare l' iniziativa referendaria abrogativa da parte del Consiglio dei Comuni, prevede che "il Consiglio, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, può richiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’ art. 6, comma 1.", tra cui risultano comprese le leggi in materia di tributi locali o di finanza locale, nonché leggi concernenti la manovra finanziaria provinciale. Tale disposizione, esulando dalla competenza legislativa statutaria, si pone in contrasto, altresì, con l'articolo 75, comma 2, della Costituzione, che sancisce espressamente il divieto di referendum popolare abrogativo "per le leggi tributarie e di bilancio". Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, che nelle sentenze n. 16/78 e n. 51/2000, ha espressamente evidenziato che la normativa oggetto del quesito referendario non può riguardare le leggi di bilancio e tributarie e che "l'interpretazione letterale dell'articolo 75, secondo comma, Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost. da far risultare sottintesa la preclusione".
Né peraltro, il riferimento all'applicazione, "in quanto compatibile," del “ Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11”, contenuto nel capoverso del medesimo comma 2 dell'articolo 7, consente una lettura costituzionalmente legittima della norma in oggetto, anche se l’art. 5, comma 2, della l.n. 11/2005, prevede che” il referendum abrogativo non può essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio….”.

Si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge provinciale in oggetto.

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