Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria 2010 (23-12-2009)
Toscana
Legge n.77 del 23-12-2009
n.55 del 31-12-2009
Politiche economiche e finanziarie
19-2-2010 / Impugnata
L’articolo 16, comma 2, della legge in esame, in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreative, è illegittimo per i motivi che di seguito si espongono. Tale comma dispone che su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di vent'anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento. In merito si premette che è in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimità sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto legge n. 194/09, che all'articolo 1, comma 18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificità del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.
L'articolo 16, invece, al primo comma si adegua alla normativa statale prevedendo una proroga fino al 2015, ma al comma 2, oggetto di odierna censura, prevede una deroga e dispone la possibilità di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. La norma in esame, quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfugge alle conclusioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato. A ciò si aggiunga che la norma in esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione.
Così disponendo la norma in esame viola l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), un relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, già esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.

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