Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia. (5-11-2009)
Toscana
Legge n.63 del 5-11-2009
n.45 del 11-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
17-12-2009 / Impugnata
La legge reginale in esame, recante “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, in materia di obbligo d’istruzione e di servizi per l’infanzia) presenta i seguenti profili di illegittimità:

1)l’articolo 3, che sostituisce l’art. 13 della legge regionale 32/2002, nel riformulare il secondo comma di tale ultimo articolo prevede che “La regione adotta le misure necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento della qualifica professionale, strutturato nel primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo ed il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante”.
Così disponendo tale articolo eccede dalle competenze regionali e viola le norme generali sull’istruzione, riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di istruzione attribuiti alla competenza legislativa statale dall’art. 117, terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.
In particolare la disposizione regionale, delineando una programmazione del sistema della formazione professionale basata su un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico ed un terzo anno professionalizzante, si pone in contrasto con le norme statali regolanti l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.
Infatti, il comma 622 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede che: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (…). L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo”.
Inoltre il comma 624 dell’articolo 1 della legge 296/2006 stabilisce che “fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
Sulla base di tale normativa statale il secondo ciclo educativo di istruzione e formazione è articolato nel sistema di istruzione secondaria superiore - costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali - e nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (i cui percorsi rilasciano qualifiche triennali e diplomi quadriennali). In tali ultimi percorsi tuttavia si potrà adempiere all’obbligo d’istruzione di cui agli articoli sopra menzionati, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del d. lgs. n. 226 del 2005, solo “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2010-2011” in quanto l’avvio dei corsi previsti dalla riforma del secondo ciclo del sistema educativo, introdotta con il decreto legislativo n. 226 del 2005, è stata più volte posticipata con i decreti legge di “proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”: inizialmente con l’articolo 1, comma 8 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; successivamente con l’articolo 13, comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; e, da ultimo, con l’articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Sulla base di tali disposizioni statali gli istituti professionali regionali potranno pertanto essere abilitati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione solo a partire dal prossimo anno scolastico a seguito dell’attuazione del Capo III del menzionato d. lgs. n. 226 del 2005.
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la disposizione regionale in esame, configurando unilateralmente e a regime, senza che sia prevista alcuna intesa con lo Stato, un sistema di formazione professionale che costituisce un “tertium genus” rispetto ai percorsi (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale, si pone in contrasto con le norme generali e con i principi fondamentali che disciplinano l’obbligo d’istruzione nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, violando i principi costituzionali sopra enunciati.

Per le ragioni sopra descritte si ritiene che la disposizione regionale menzionata debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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