Dettaglio Legge Regionale

Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale. (17-8-2009)
Calabria
Legge n.25 del 17-8-2009
n.15 del 24-8-2009
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 è stata deliberata l'impugnativa della legge regionale della Calabria n. 25 del 17 agosto 2009, in materia di elezioni primarie.
l'articolo 2, comma 1 e correlati articoli 13, comma 3, lettera b) e 15, prevedono che "I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale……partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione del rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria"."
Inoltre, l'articolo 9, comma 1 e comma 4, prevede che l'elettore "...esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare..", e che la scheda dopo essere stata votata verrà introdotta " nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto".

Tali previsioni introducono una sorta di vincolatività indiretta delle elezioni primarie per i partiti politici, e costringe a rivelare le proprie opinioni politiche, dovendo l'elettore richiedere una determinata scheda elettorale riferita ad un partito o ad un gruppo politico.

La legge regionale n. 38 del 29 ottobre 2009 recante: ( "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 recante: Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidenti della Giunta regionale") e la successiva legge regionale n. 44 del 3 dicembre 2009 recante: Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38", hanno modificato le norme oggetto di censura governativa.

Infatti, la predetta legge n. 38/2009, - pur apparendo palesemente lacunosa e dettando una formulazione non chiara di tali disposizioni, che avrebbero potuto ingenerare confusioni e incertezze nell'interpretazione - è stata assentita dal Governo, nella seduta del 4 dicembre scorso, in previsione della presentazione di un testo di modifica alla suddetta legge regionale approvato dal Consiglio regionale in data 30 novembre 2009.
La legge regionale n. 44/2009 rappresenta appunto, il citato testo di modifica, il quale apporta modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 38/2009 eliminando le lacune e rendendo le disposizioni della precedente legge più chiare.

Con tali modifiche possono ritenersi superati i rilievi di legittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale, per la quale si ritiene sussistano i presupposti per presentare una rinuncia di impugnativa in relazione alla legge regionale citata.
2-10-2009 / Impugnata
La legge n.25/2009 della regione Calabria intende prevedere la partecipazione dei cittadini alla selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta Regionale.
A questo fine la Regione disciplina le "elezioni primarie" quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
In via preliminare, va osservato che la selezione dei candidati alle elezioni regionali attiene solo indirettamente alla materia del “sistema elettorale”, che il novellato art. 122 Cost. attribuisce alla potestà legislativa regionale, da esercitarsi nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
Già precedentemente la Regione Toscana con la l.r. n. 70/2004 ha disciplinato il procedimento per le elezioni primarie.

Si evidenziano talune illegittimità costituzionali della legge regionale in esame, in particolare sui seguenti articoli:

1) l'articolo 2, comma 1 e correlati articoli 13, comma 3, lettera b) e 15, prevedono che "I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale……partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione del rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria"." Tale previsione introduce una sorta di vincolatività indiretta delle elezioni primarie per i partiti politici, in quanto la mancata partecipazione alle primarie e la mancata osservanza dei risultati da parte dei partiti nel presentare le liste alle elezioni regionali, produce la sanzione della mancata restituzione della cauzione e della esclusione dai rimborsi delle spese sostenute (art. 13,comma 3, lettera b) e 15), in palese violazione dell'articolo 51, primo comma, Cost., in materia di elettorato passivo, che prevede che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Infatti, la possibilità di essere eletto non è che la condizione pregiudiziale per beneficiare in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato articolo 51.
Inoltre, tale norma comporta l'imposizione ex lege, di un metodo di formazione delle liste, che vulnera l'autonomia organizzativa interna dei partiti politici, in contrasto con l'autonomia costituzionalmente garantita agli stessi di cui all'articolo 49 Cost.;

2) l'articolo 9, comma 1 e comma 4, prevede che l'elettore "...esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare..", e che la scheda dopo essere stata votata verrà introdotta " nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto". Tale disposizione costringe a rivelare le proprie opinioni politiche, dovendo l'elettore richiedere una determinata scheda elettorale riferita ad un partito o ad un gruppo politico.
Tale disposizione si pone in contrasto con il principio della segretezza del voto - principio generale dell'ordinamento costituzionale in ogni tipo di consultazione elettorale pubblica - sancito dall'articolo 48, comma 2, della Costituzione, che prescrive che " il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico."
In tale quadro l'adempimento procedurale previsto dall'articolo 9 della legge, in quanto consente di desumere la scelta dell'elettore in base alla scheda della lista richiesta, oltre a porsi in contrasto con il citato articolo 48, comma 2, Cost., viola il d.lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che tutela le opinioni politiche del cittadino quale dato "sensibile" (artt. 4, comma 1, lettera d) e 22, comma 1 del citato Codice), principio questo affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2005. Tale sentenza ha chiarito che il predetto decreto legislativo ricade pienamente nella materia dell' "ordinamento civile", di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. e che, pertanto si pone come limite alla autonomia legislativa regionale.


Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

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