Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale. (29-6-2009)
Lombardia
Legge n.10 del 29-6-2009
n.26 del 30-6-2009
Politiche infrastrutturali
31-7-2009 / Impugnata

La legge regionale, che detta disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.

1 . Si premette che nello scorso mese di marzo 2009 il Governo ha impugnato alcune norme della legge regionale Lombardia n. 1/2009 che andavano a modificare la legge regionale n. 26 /2003. In particolare sono state impugnate le disposizioni che attribuivano alla competenza della Regione la verifica del piano d’ambito approvato dall’Autorità d’ Ambito, perché in contrasto con quanto disposto dalle norme statali che attribuiscono al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) la competenza su detta verifica (art.149, comma 6, d.lgs.n.152/2006 e s.m.i.). Sono state inoltre censurate altre disposizioni, relative al sistema tariffario, che prevedevano che la tariffa venisse determinata esclusivamente sulla base delle prescrizioni regionali, in contrasto con le norme statali contenute nell’art.154 , commi 2 e 4, del d.lgs.n.152/2006 e s.m.i, che dispongono che il Ministero dell' Ambiente definisca, con decreto, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorità d'ambito è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale surichiamato, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Governo, in quella occasione, ha evidenziato un contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Cost. in quanto la definizione della tariffa rientra tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza "per il mercato" nonché con l'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
La legge regionale in esame con le modifiche apportate alle norme oggetto delle descritte censure governative non fa venire meno i motivi di impugnazione, permanendo quindi le medesime illegittimità.
In particolare :
A) l’art. 3, comma 1, lettera p) , che modifica la lettera e) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 26/2003, come sostituita dall’articolo 5 delle l.r. 1/2009, pur riconoscendo la precettività della normativa nazionale in materia di determinazione del sistema tariffario, attribuisce alla Regione la determinazione del sistema tariffario “limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio”. Inoltre l’art. 3, comma 1, lettera r) , che sostituisce il comma 1 dell’articolo 51, della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 delle l.r. 1/2009, dispone che l’autorità d’ambito determina il sistema tariffario nel rispetto della normativa nazionale vigente ma, nell’ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.
Tali norme presentano i medesimi profili di illegittimità già sollevati dinanzi alla Corte Costituzionale nel ricorso pendente ponendosi in contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4 del d.lgs. 152/2006, in base al quale il Ministero dell' Ambiente definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorità d'ambito è tenuta a determinare la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale surichiamato, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato articolo 154. Infatti, la separazione della gestione delle reti dall’erogazione del servizio non giustifica un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti. Si ricorda in proposito che anche L'autorità Garante della Concorrenza e del mercato, nella propria decisione n. AS446 el 21/2/2008 ha ribadito la necessità di un uniforme metodo tariffario, affermando che è "in primo luogo dall’applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato che si può attendere un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparità ancora esistenti a livello nazionale, le quali ad un tempo assoggettano gestori e utenti rispettivamente a condizioni di remuneratività e oneri tariffari dei servizi anche assai divergenti a seconda degli ambiti operativi".
Si rappresenta infine che, con la recentissima sentenza n. 246/2009, la Corte Costituzionale ha affermato (punto 17.4 del Considerato in diritto ) che "…. la disciplina degli artt. 154 e 155 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell’àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali ….. La finalità della tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”» .... I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio…"


B) l’art. 3, comma 1, lettera q) , che sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 48 , della l.r. 26/2003, come modificato dall’articolo 5 delle l.r. 1/2009, prevede che la Giunta regionale verifichi il piano d’ambito, per i profili di sua competenza, sentito il COVIRI, attribuendo quindi a tale Comitato statale una mera funzione consultiva nell’ambito di un procedimento di verifica che rimane di competenza regionale, in contrasto con gli articoli 149, comma 6, e 161 , comma 4, lettera b) che rimettono alla competenza esclusiva del COVIRI la fase di verifica del Piano.
Si rileva quindi nuovamente il contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Cost. nonché con l'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente.

2. Censurabile risulta inoltre l’articolo 15, comma 9 , che dispone “Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della Delib.G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge”. Tale norma infatti opera una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della giunta regionale, che reca “ Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per la regione Lombardia ai sensi della legge n. 26/2003” , atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario, non potendo trovare applicazione, in ossequio al principio del tempus regit actum, la l.r.n.1/2009, sopravvenuta alla citata deliberazione della Giunta regionale.
Pertanto, ribadita la competenza statale in materia di determinazione della tariffa idrica, di cui agli articoli 154, commi 2 e 4, la norma si presenta anch’essa invasiva delle competenze esclusive statali in materia di “tutela della concorrenza” e “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettere e) ed s) Cost.
Inoltre, considerato che sulla medesima questione, che attiene alla validità del piano d’Ambito dell'ATO di Pavia, è stato promosso , da parte del Co.Vi.Ri. ricorso al Capo dello Stato , la norma regionale opera una evidente sanatoria del vizio dedotto nel citato ricorso straordinario, riconoscendone peraltro implicitamente la fondatezza. In tal senso, si ravvisa un contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Si propone quindi che la legge venga impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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