Dettaglio Legge Regionale

Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908. (8-4-2022)
Sicilia
Legge n.6 del 8-4-2022
n.17 del 15-4-2022
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09/03/2023
Nella riunione del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2022, il Governo ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della legge regione Siciliana n. 6 del 2022, recante “Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908”. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva sollevato profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’ art. 2 (Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908.), comma 1, in quanto tale disposizione e la legge nel suo complesso nel promuovere l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento in occasione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, si limitava ad individuare le iniziative regionali senza quantificare i costi e indicare la relativa copertura finanziaria, ponendosi, pertanto, in contrasto con l’art. 19 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), in violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale e dell’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla regione, in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, nonché con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone l’obbligo di copertura finanziaria di ogni legge che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Successivamente, la Regione Siciliana, con le leggi regionali n. 13/2022 e n. 16/2022, ha provveduto a modificare i contenuti della norma a suo tempo censurata nel senso satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto le iniziative previste dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge regionale n. 6 del 2022 possono essere realizzate con la concessione del gratuito patrocinio della Regione, patrocinio che non dà luogo a nuovi e/o maggiori oneri per la finanza regionale (articolo 13, comma 97, della legge regionale n. 16 del 2022) e la realizzazione e l'allestimento della mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908, nonché il mantenimento e la promozione della medesima mostra (articolo 3 della L.R. n. 6 del 2022) trovano copertura negli stanziamenti previsti dall’articolo 12, comma 49, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”, pari a complessivi 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

Considerato, pertanto, che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale con riferimento all’articolo 2, comma 1, su parere conforme del Ministero dell’economia e delle finanze e acquisite, peraltro, le rassicurazioni da parte delle Regione Siciliana circa la non applicazione medio tempore della norma impugnata, sussistono i presupposti per la rinuncia all’impugnativa pendente. Si propone, pertanto, la rinuncia totale all’impugnativa della legge regionale n. 6 del 2022.




6-6-2022 / Impugnata
La legge della Regione siciliana n. 6 del 08/04/2022, recante “Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 1, per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per quanto di seguito evidenziato:
L’art. 2, rubricato “Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908” dispone che: “In occasione della giornata della memoria [del terremoto di Messina del 1908] la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908”.
Pertanto, a fronte di iniziative regionali di promozione e valorizzazione relative all’evento storico e ambientale del terremoto di Messina, individuate nella norma e suscettibili di concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve invece rilevare la mancanza nell’art. 2 in particolare, e nella legge in esame, in generale, di una previsione finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, ai sensi dell’art. 19, della legge 31 dicembre 2009, (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: “ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.”
Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che impone l’obbligo di copertura finanziaria di ogni legge che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 226/21 ha evidenziato che “...il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

Peraltro l’obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all’art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77) e pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale e delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale.

Ciò posto, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, suscettibile di recare oneri non quantificati e senza l'indicazione della fonte di finanziamento, si pone in contrasto con il principio di obbligo di copertura finanziaria delle norme che comportino nuovi o maggiori oneri, e quindi in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione nonché con le competenze attribuite alla regione dal suo Statuto speciale e con la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilità per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione) e pertanto va impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione.

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