Dettaglio Legge Regionale

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici. (4-6-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.11 del 4-6-2009
n.23 del 10-6-2009
Politiche infrastrutturali
24-7-2009 / Impugnata
La legge, che detta misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici, presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale, concernenti disposizioni in materia di lavori pubblici e di tutela dell’ambiente.

A)Per quanto riguarda la disciplina dei lavori pubblici, si premette che, nonostante la Regione del Friuli Venezia Giulia, in quanto regione speciale, ai sensi dell'art. 4 comma 1della l.cost. 1/1963, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 4, comma 1 dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale. Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e 447/2006 ove è disposto che "il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle Regioni speciali". In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico- sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatoreregionale . Inoltre, si segnala che la Corte ha più volte statuito (in particolare si vedano le sentt. nn. 536/2002 e 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome. Nel caso di specie la "tutela della concorrenza" e l' "ordinamento civile" di competenza esclusiva statale,ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost., possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la Regione speciale Friuli che pertanto non può introdurre una disciplina difforme. Ciò è stato confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale da cui si desume che la materia <> spetta al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di Regioni a statuto speciale e Province autonome ( cfr. sentt. nn. 443/2007, 1/2008, 51/2008, 326/2008, 411/2008) . A fronte delle considerazioni su esposte, il d.lgs. 163/2006 è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, sia perché può essere considerato espressione di riforma economico sociale, sia perché disciplinante profili che rientrano nella nozione di "tutela della concorrenza" e di " ordinamento civile", di competenza esclusiva statale. In particolare il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e che sono sottratti alla competenza anche delle Regioni speciali e delle Province autonome; si tratta delle seguenti materie: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Si segnala, in proposito, che la Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007 ha confermato le competenze esclusiva statale nelle materie su elencate in quanto rientranti alcune ( le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attività di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto) nella nozione di "tutela della concorrenza", ex art. 117, comma 2, lettera e, Cost., ed altre ( la regola della tassatività dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed il collaudo) in quella di " ordinamento civile", ex art. 117, comma 2, lettera l. Inoltre, l'art. 4, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prevede che le Regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie. Sulla base di tali premesse sono censurabili, perché in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal suindicato art. 4, comma 1 dello Statuto, nonchè invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge in esame:

- L'art. 1, comma 5, lettera a) aggiunge all’art. 8, comma 8 della legge regionale 14/2002 recante la disciplina organica dei lavori pubblici, il seguente periodo “Per i suddetti lavori di importo inferiore a 200.000 euro l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori sostituisce l’approvazione del progetto preliminare”. Tale disposizione contrasta con quanto disciplinato dal combinato disposto degli articoli 93 e 128, del d.lgs. 163/2006, dai quali si evince che il progetto preliminare e l’elenco annuale sono due strumenti diversi, volto l’uno alla progettazione della singola opera e l’altro alla programmazione generale annuale, che devono contenere informazioni e dati differenti tra loro e che pertanto non possono coincidere. Inoltre, l’art. 128, comma 7 stabilisce che “ Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare”, evidenziando, pertanto, la necessarietà dell’approvazione del progetto preliminare. La norma in esame, contrastando con gli articoli surichiamate del Codice, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di attività di progettazione, di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e configura, pertanto, la violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e, Cost..

- L’ art. 1, comma 5, lettere b) e c) stabilisce una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione per l’affidamento di incarichi di progettazione; si prevede, infatti, che qualora la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso, deve motivare in maniera adeguata tale scelta. Tale disposizione contrasta con gli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 che stabiliscono che la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa e va, pertanto, a violare la competenza esclusiva statale in materia di criteri di aggiudicazione, di cui all’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006, la cui disciplina rientra nella nozione di “tutela della concorrenza”, come più volte statuito dalla Corte costituzionale.

-L'art 1, comma 5, lettera k) prevede che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal Presidente della regione. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. N.163/06 che invece rimette in capo ad un decreto del Ministro della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture la determinazione di dette aliquote. Tale disciplina rientra nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. cit., perché attiene alla tutela della concorrenza e all'ordinamento civile, incidendo sulle regole di mercato. Con ciò, risulta violato l'art. 117, comma 2, lett. e) ed l) della Cost.

B) Per quanto concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, si segnala che ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) Cost., spetta allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che viene a prevalere su quella dettata non solo dalle Regioni ordinarie ma anche dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi, come confermato dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze, tra cui la n. 378/2007 e la n. 62/2008. Sulla base di queste premesse è censurabile, perché invasiva della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione l'art. 7, comma 9, della legge in esame.
Tale norma opera una riduzione del 50 % dei termini temporali previsti per l’approvazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica. Tale riduzione contrasta con quanto disposto dal citato d.lgs. 152/2006 che prevede, per le opere soggette a verifica di VIA o VIA propriamente detta, una precisa scansione temporale per l’espletamento del procedimento di compatibilità ambientale, fissando all’art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso di progetti di particolare complessità). La disposizione regionale, in particolare, ostacolerebbe anche il rispetto dei tempi stabiliti dalla citata norma nazionale per la consultazione del pubblico (Art. 20, “Verifica di assoggettabilita'”, comma 3, gg. 45, e Art. 24, “Consultazione”, comma 4, 60 gg.,) ponendosi in contrasto per tal via con i principi di partecipazione sanciti dalla normativa comunitaria (direttiva VIA 85/337/CEE, art. 6) e internazionale (Convenzione di Aarhus). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia di valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) nonché con le relative fonti comunitarie (direttiva 85/337/CEE e s.m.i.) e infine con normativa nazionale in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S), per la quale lo Stato ha la competenza di fissare i principi e i criteri generali di tutela dell’ambiente, presenta quindi profili di illegittimità per violazione dell’art.117, comma 1 e comma 2, lett. s) cost., che riserva allo Stato la competenza in materia di "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema".

Per i suddetti motivi si propone che la legge regionale venga impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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