Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro. (13-3-2009)
Trentino Alto Adige
Legge n.1 del 13-3-2009
n.13 del 24-3-2009
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2009 è stata deliberata l’ impugnativa della legge regionale Trentino Alto Adige n.1 del 13 marzo 2009.

L'articolo 6 della suddetta legge prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo comune provvedessero gli organi dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro, "intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione, presentava vizi di legittimità costituzionale.

Infatti, seppure la Regione ha competenza esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 3) dello statuto di autonomia, l'attribuzione di poteri extra ordinem agli organi dell'Unione incide su compiti e funzioni che riguardano i sindaci quali Ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonché in materia di legislazione elettorale, attribuite alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), i) e p) della Costituizione.
Tali funzioni sono esercitate dagli organi legittimamente eletti o, in loro sostituzione, dagli organi straordinari previsti dalla normativa vigente; in altro modo, tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Unione, in sostituzione del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, possono essere considerati nulli o annullabili.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 54 dello Statuto speciale al comma 5, attribuisce alla Giunta provinciale la nomina di commissari straordinari, "quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare".

La legge regionale n. 7/2009 recante: "Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1", all'articolo 12 modifica la disciplina regionale sulla fusione dei Comuni della Valle di Ledro contenuta nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, (articolo 6), prevedendo che, fino all'elezione degli organi del Comune di Ledro, le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, siano svolte da un Commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale in base all'articolo 54 dello Statuto di autonomia.

Con tale modifica, possono ritenersi superati i rilievi di legittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale, per la quale si ritiene sussistano i presupposti per presentare una rinuncia di impugnativa in relazione alla legge regionale citata.

Di analogo avviso è il parere formulato dal Ministero dell'Interno.
21-5-2009 / Impugnata

La legge regionale in esame è volta alla costituzione, dal 1 gennaio 2010, del comune di Ledro, che raccoglie, per fusione, i comuni trentini che hanno costituito l’Unione dei comuni della Valle di Ledro, sorta per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi comunali.
L’Unione è stata istituita per promuovere la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono mediante la fusione in un unico comune, sulla base della volontà delle rispettive popolazioni. Ciò ha comportato il trasferimento a favore dell’Unione di una pluralità di compiti e funzioni comunali e la concentrazione presso la stessa di tutti gli uffici comunali, i quali hanno poi operato sia per l’Unione (relativamente alle attività trasferite dai comuni) sia per i comuni associati (per le funzioni conservate ai comuni stessi) creando un’unica struttura organizzativa.

Tuttavia, la legge in esame presenta vizi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 6 che, dettando norme transitorie, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo comune provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro, "intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione.

Si rileva che seppure la Regione ha competenza esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 3) dello statuto di autonomia, l'attribuzione di poteri extra ordinem agli organi dell'Unione incide su compiti e funzioni che riguardano i sindaci quali Ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonché in materia di legislazione elettorale, attribuite alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), i) e p) della Costituizione.
Tali funzioni sono esercitate dagli organi legittimamente eletti o, in loro sostituzione, dagli organi straordinari previsti dalla normativa vigente; in altro modo, tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Unione, in sostituzione del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, possono essere considerati nulli o annullabili.

Pertanto la disposizione di cui all'articolo 6 risulta eccedere la competenza statutaria della Regione, invadendo una competenza statale che non è stata attribuita ad essa neanche da norme di attuazione. Si precisa, inoltre, che l'articolo 54 dello Statuto speciale al comma 5, attribuisce alla Giunta provinciale la nomina di commissari straordinari, "quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare".

Pertanto, per analogia, dovrebbe applicarsi tale articolo e non già procedere all'attribuzione di compiti e funzioni statali al Presidente, Giunta e Consiglio dell'Unione, come altresì confermato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige", il quale prevede espressamente all'articolo 83, che, in caso di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del comune, la giunta provinciale, in base all'articolo 54 dello Statuto di autonomia, provvede alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale, nella parte in cui non esclude la disciplina delle funzioni di Ufficiale di Governo ai Sindaci, debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

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