Dettaglio Legge Regionale

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n.26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1, in materia di urbanistica. (24-7-2008)
Trento
Legge n.10 del 24-7-2008
n.32 del 5-8-2008
Politiche infrastrutturali
3-10-2008 / Impugnata
La legge, che detta una disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale. Si premette che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 17, del DPR 670/1972, recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale. Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e 447/2006 ove è disposto che "il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle Regioni speciali". In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. 163/2006, possono considerarsi espresione di riforma economico- sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore provinciale.
Inoltre, si segnala che la Corte ha più volte statuito (in particolare si vedano le sentt. nn. 536/2002 e 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome. Nel caso di specie la "tutela della concorrenza" e l' "ordinamento civile" di competenza esclusiva statale,ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost., possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la Provincia autonoma di Trento che pertanto non può introdurre una disciplina difforme. Ciò è stato confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale da cui si desume che la materia <> spetta al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di Regioni a statuto speciale e Province autonome ( cfr. sentt. nn. 443/2007, 1/2008, 51/2008, 326/2008) .
A fronte delle considerazioni su esposte, il d.lgs. 163/2006 è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, sia perché può essere considerato espressione di riforma economico sociale, sia perché disciplinante profili che rientrano nella nozione di "tutela della concorrenza" e di " ordinamento civile", di competenza esclusiva statale. In particolare il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e che sono sottratti alla competenza anche delle Regioni speciali e delle Province autonome; si tratta delle seguenti materie : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Si segnala, in proposito, che la Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007 ha confermato le competenze esclusiva statale nelle materie su elencate in quanto rientranti alcune ( le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all’organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all’attività di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto) nella nozione di "tutela della concorrenza", ex art. 117, comma 2, lettera e, Cost., ed altre ( la regola della tassatività dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all’art. 53 del d.lgs. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d’opera ed il collaudo) in quella di " ordinamento civile", ex art. 117, comma 2, lettera l.
Inoltre, l'art. 4, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prevede che le Regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie.
Sulla base di tali premesse sono censurabili, perché in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1 dello Statuto, nochè invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge in esame:

-L’art. 1, comma 2, nel dettare l’ambito applicativodella legge in esame fa riferimento ai contratti di importo <>, e di importo <> alla soglia comunitaria, dimenticando quelli di importo <> alla soglia comunitaria. Tale disposizione, eccede dalle competenze statutarie e contrasta con il vincolo del diritto comunitario, in quanto le direttive in materia si applicano ai contratti di importo <> alla soglia comunitaria. Anche ove, in ipotesi, la l.p. avesse competenza a recepire il diritto comunitario sui pubblici appalti, essa avrebbe violato l’obbligo di corretto recepimento delle direttive.
E’ poi incostituzionale il comma 4 che dà la definizione dei contratti misti, trattandosi di profilo che rientra nella materia ordinamento civile.
E’ incostituzionale il comma 6 che reca una disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: da un lato per gli appalti sopra soglia si detta un regime di affidamento diverso da quello fissato dall’art. 32, codice n. 163/2006; dall’altro lato si consente la trattativa privata per le opere a scomputo sotto soglia, il che contrasta con i principi del Trattato comunitario a tutela della concorrenza. L’affidamento diretto delle opere a scomputo sotto soglia ha formato oggetto di procedura di infrazione comunitaria, che lo Stato italiano ha scongiurato novellando, con il terzo decreto legislativo correttivo, l’art. 122, codice n. 163/2006. Il co. 6 dell’art. 1, l.p. n. 26/1993 è pertanto incostituzionale in relazione all’art. 4, statuto, perché viola gli obblighi internazionali dello Stato derivanti dall’ordinamento comunitario e perché invade la materia <> riservata allo Stato.
Per le stesse ragioni è incostituzionale l’art. 1, comma 7, relativo ai contratti di sponsorizzazione, disciplinati solo con riguardo ai lavori relativi a beni culturali, con l’effetto di legittimare la trattativa privata per le altre sponsorizzazioni (diversamente l’art. 26, codice n. 163/2006, impone il rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza).

- L’art. 2, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 1-bis, l.p. n. 26/1993, che detta i principi dell’attività contrattuale, ricalcando il comma 1 dell’art. 2, codice n. 163/2006.
La norma è in contrasto con l’art. 4, comma 3, anche in relazione al comma 5, del d.lgs. 163/2006, perché spetta allo Stato dettare i principi generali della materia. Inoltre, la riproduzione dei soli principi recati dall’art. 2, co. 1, codice n. 163/2006, induce all’interpretazione secondo cui non si applicano gli altri principi dettati nei commi 2, 3, e 4, codice n. 163/2006, laddove la legislazione provinciale non può sottrarsi a tali principi.

- L’art. 3, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 1-ter, l.p. n. 26/1993, e reca le <> dei tipi contrattuali, delle procedure, dei soggetti, delle varianti, ed è perciò incostituzionale, in tutti i suoi commi, perché tocca istituti rientranti nelle materie tutela della concorrenza e ordinamento civile.
Inoltre, i commi 5, 6, 8, e 13 sono incostituzionali anche perché riguardano i servizi o i concorsi di progettazione, e dunque una materia che non rientra tra quelle di cui all’art. 11, statuto della Regione T.A.A.

- L’art. 4, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 2, l.p. n. 26/1993. Esso è incostituzionale in relazione al comma 2, che fa riferimento ai soggetti privati che affidano lavori pubblici di importo superiore a tre milioni di euro, finanziati dalla Provincia in misura superiore al 50%, assoggettandoli agli obblighi delle stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa e inferiore soglia di un milione di euro, così assicurando una maggiore tutela della concorrenza. La norma provinciale invade, pertanto, la materia tutela della concorrenza: avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la regola statale.

- L’art. 5, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 3, l.p. n. 26/1993, e stabilisce i criteri di determinazione del valore degli appalti, ricalcando i commi da 1 a 7, codice n. 163/2006. La soglia di valore attiene alla tutela della concorrenza, in quanto il discrimine tra sopra e sotto soglia implica l’applicazione di diverse regole. La norma è pertanto incostituzionale.

- L’art. 6, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 3-bis, l.p. n. 26/1993, che reca una definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale, di <>, tenuti distinti dai lavori in lotti, e che costituisce la giustificazione per affidamenti a trattativa privata fuori dai casi previsti dal diritto comunitario e dal codice n. 163/2006. La norma invade la materia tutela della concorrenza.L’art. 10, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 7-bis, l.p. n. 26/1993, che disciplina il diritto di accesso e i divieti di accesso in materia di lavori pubblici. Si incide su materie riservate allo Stato e, segnatamente, la tutela della concorrenza (i divieti di divulgazione incidono sulla concorrenza), l’ordinamento civile (l’accesso è un diritto, e i divieti attengono alla tutela dei segreti commerciali e industriali), i livelli essenziali dei diritti civili. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 15, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 12, l.p. n. 26/1993, e disciplina le <>: si tratta delle specifiche tecniche che possono essere chieste ai concorrenti in relazione alle prestazioni, e attengono alla tutela della concorrenza. A riprova, esse ricevono una minuta disciplina da parte delle direttive comunitarie sui pubblici appalti. L’intero articolo è incostituzionale perché invasivo di competenza legislativa statale.

- L’art. 16, l.p. n. 10/2008, modifica l’art. 13, l.p. n. 26/1993. Tale norma, detta disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dell’appalto. Si ricade in un istituto che si inserisce nella fase di esecuzione del contratto che rientra nella materia <>, e che pertanto non può essere disciplinato dalla l.p., che può al più limitarsi a fare rinvio alla legge statale.

- L’art. 17, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 13-bis, l.p. n. 26/1993, ed elenca le materie demandate al regolamento provinciale e al capitolato generale provinciale, e disciplina i capitolati.
La disposizione, nella parte in cui disciplina i capitolati (art. 13-bis, co. 2, lett. c), e co. 3), è incostituzionale perché il capitolato ha natura contrattuale e rientra nella materia <> riservata allo Stato.
E’ inoltre incostituzionale nel comma 1, laddove rinvia al regolamento provinciale senza specificare che il regolamento non può disciplinare le materie di competenza legislativa statale esclusiva.
Nel dettaglio, poi, sono state demandate al regolamento provinciale materie che rientrano nell’ordinamento civile e nella tutela della concorrenza, come tali riservate allo Stato. Sicché, sotto tale profilo, è incostituzionale il co. 2, lettere: b) ; e); f); i); j); k); l); m); n); o); p);q); r); s). Tale disposizione, infatti, eccede dalla competenza statutaria, attribuendo alla Provincia la competenza regolamentare nella seguenti materie: norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori; forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali; requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge; procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo (…) forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni; contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
modalità di stipulazione e contenuto del contratto; direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attività di supporto tecnico-amministrativo;disciplina delle penali e dei premi e loro modalità applicative; attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve; formulazione di nuovi prezzi; schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative; casi e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori; modalità di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

- L’art. 18, l.p. n. 10/2008, introduce i commi 1 e 2 nell’art. 14, l.p. n. 26/1993, che indicano il contenuto del documento preliminare di progettazione. I livelli della progettazione e gli elaborati di ciascun livello progettuale rientrano nella competenza esclusiva statale, atteso che la progettazione uniforme delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale garantisce i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che vanno assicurati su tutto il territorio nazionale.

- L’art. 20, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 17-bis, nella l.p. n. 26/1993, che disciplina il <> che può essere chiesto dal direttore dei lavori, nella fase esecutiva. La norma interferisce con la progettazione e con l’esecuzione, che rientrano, come già visto, in competenze esclusive statali (art. 117, lett. m) Cost. e ordinamento civile.)

- L’art. 22, comma 5, riguarda l’affidamento esterno di incarichi di progettazione, e, pertanto, la tutela della concorrenza (tra cui rientrano secondo la Corte cost. le procedure di affidamento), e gli appalti di servizi, che non sono compresi tra le materie di competenza legislativa provinciale secondo l’art. 11 dello Statuto.
L’art. 22, comma 8, indicando come vanno utilizzate le tariffe professionali, ricade nella materia statale di tutela della concorrenza ed eccede pertanto dalla competenza provinciale.
L’art. 22, comma 12-bis, detta limiti al subappalto per i servizi di progettazione, e ricade pertanto nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile (cui secondo la Corte cost. va ascritto il subappalto), ed esecuzione del contratto, anche essa da ascrivere all’ordinamento civile.
L’art. 22, comma 12-ter, disciplina i requisiti soggettivi per l’affidamento, e ricade perciò nella materia tutela della concorrenza.

- L’art. 23, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 21, l.p. n. 26/1993, e disciplina i concorsi di progettazione, che esulano dalla materia lavori pubblici, rientrando tra i servizi; si tratta inoltre di istituto riconducibile alla materia tutela della concorrenza. Sotto tali profili è nel suo complesso incostituzionale.

- L’art. 24, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 22, l.p. n. 26/1993, e riguarda la direzione dei lavori. Nella parte in cui novella il co. 3 dell’art. 22, l.p. n. 26/1993, è incostituzionale nella parte in cui, mediante rinvio al precedente art. 20, disciplina anche l’affidamento di incarichi esterni, che rientra nelle procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

- L’art. 25, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 23, l.p. n. 26/1993, disciplina le garanzie dell’offerta, ed è interamente incostituzionale. La garanzia infatti è un contratto civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e pertanto non può essere disciplinato dalla legge provinciale.

- L’art. 26, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 23-bis, nella l.p. n. 26/1993, disciplinante le garanzie di esecuzione, ed è interamente incostituzionale. La garanzia infatti è un contratto civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e pertanto non può essere disciplinato dalla legge provinciale.

- L’art. 27, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 24, co. 1, l.p. n. 26/1993. E’ incostituzionale laddove fa riferimento agli incarichi esterni di collaudo e ai requisiti soggettivi. Infatti da un lato il collaudo rientra nella fase di esecuzione del contratto (ordinamento civile) e dall’altro lato l’incarico esterno di collaudo rientra nelle procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza. La Commissione europea ha in passato aperto procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sotto il profilo del mancato rispetto di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento degli incarichi di collaudo, che venivano affidati a soggetti iscritti in albi delle stazioni appaltanti. La normativa statale è stata adeguata ai rilievi comunitari. Quella provinciale continua a prevedere l’affidamento di incarichi esterni a collaudatori iscritti in elenchi delle stazioni appaltanti, rinviando al regolamento provinciale. Viene perciò violato l’obbligo internazionale di rispetto delle direttive comunitarie, e dunque l’articolo contrasta anche sotto tale profilo con l’art. 4, statuto.

- L’art. 28, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 27, l.p. n. 26/1993, rubricato bandi di gara; disciplina in generale le procedure di affidamento, la pubblicità e i termini, tutti istituti regolati dalle direttive comunitarie sugli appalti, in quanto rientranti nella materia <>, riservata alla legge statale.

- L’art. 29, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 27-bis nella l.p. n. 26/1993, relativo alla pubblicità dei bandi di gara. L’articolo è incostituzionale perché invade la materia tutela della concorrenza. Infatti una pubblicità uniforme su tutto il territorio nazionale è condizione essenziale per la concorrenza.

- L’art. 30, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 28, l.p. n. 26/1993, che disciplina gli avvisi di aggiudicazione. L’intero articolo è incostituzionale perché invade la materia tutela della concorrenza. Infatti una pubblicità uniforme su tutto il territorio nazionale è condizione essenziale per la concorrenza.

- L’art. 31, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 28-bis nella l.p. n. 26/1993, e disciplina le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. L’intero articolo è incostituzionale perché invade la materia tutela della concorrenza, oltre alla materia della giustizia e del processo. Infatti una pubblicità uniforme su tutto il territorio nazionale è condizione essenziale per la concorrenza, ed è inoltre prodromica alla tutela giurisdizionale. La disciplina delle informazioni circa mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni forma oggetto di disciplina dettagliatissima da parte delle direttive comunitarie sugli appalti, essendo strumentale alla tutela giurisdizionale e ai meccanismi di standstill previsti dalla direttiva ricorsi di imminente recepimento in Italia. Si impone pertanto come indispensabile una disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale.

- L’art. 32, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 29, co 2-bis, l.p. n. 26/1993, e disciplina i contratti a corpo e a misura in modo difforme dal codice n. 163/2006, come risultante dal terzo correttivo. La disposizione è incostituzionale perché si tratta di disciplina dei tipi contrattuali, che rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

- L’art. 33, l.p. n. 10/2008, modifica l’art. 30, l.p. n. 26/1993. E’ incostituzionale l’art. 33, co. 1, lett. a), l.p. n. 10/2008, che inserisce il co. 1-bis, nell’art. 30, l.p. n. 26/1993, in quanto esso disciplina il dialogo competitivo, incidendo così sulle procedure di affidamento, che sono riservate allo Stato, siccome rientranti nella tutela della concorrenza.

- L’art. 34, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 31, l.p. n. 26/1993, e disciplina la <>, e dunque una procedura di affidamento, che è riservata allo Stato, quale istituto rientrante nella tutela della concorrenza. Va poi osservato che l’espressione <> non appartiene più al linguaggio comunitario e nazionale (essendo sostituita dalla denominazione <>), e che il diritto nazionale a maggior tutela della concorrenza impone che nella procedura ristretta siano invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle scelte dalla stazione appaltante, come dispone, invece, la legge provinciale, che dunque garantisce una minore soglia di tutela della concorrenza.

- L’art. 35, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 33, l.p. n. 26/1993, e disciplina la procedura negoziata, consentendola in un maggior numero di casi rispetto alla legislazione statale che, come è noto, ha inteso essere su siffatto istituto più restrittiva del legislatore comunitario. Si verifica dunque che nella provincia di Trento la procedura negoziata è consentita in un maggior numero di casi rispetto al restante territorio nazionale. L’intera disposizione, riguardando una procedura di affidamento, invade la materia tutela della concorrenza, oltretutto dando a quest’ultima una minore tutela, ed è perciò incostituzionale.

- L’art. 36, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 33-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina il dialogo competitivo, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 37, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 33-ter, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l’accordo quadro, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. Inoltre la l.p. consente l’accordo quadro in un numero indefinito di casi, lasciati, con norma in bianco, al futuro regolamento provinciale, laddove l’art. 59, codice n. 163/2006, limita l’accordo quadro, nel campo dei lavori, ai soli lavori di manutenzione, a maggior tutela della concorrenza. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 38, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 33-quater, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l’asta elettronica, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. L’intero articolo è incostituzionale. Inoltre l’asta viene disciplinata anche con riferimento ai servizi, oltre che ai lavori, laddove lo statuto non attribuisce alla l.p. competenza in ordine agli appalti di servizi.

- Gli artt. da 39 a 44, l.p. n. 10/2008, sostituiscono o introduco gli artt. 34 (requisiti di partecipazione), 34-bis (certificazione di qualità), 34-ter (norme di gestione ambientale), 35 (requisiti di ordine generale), 36 (soggetti ammessi alle gare), 37 (riunione di concorrenti), nella l.p. n. 26/1993. Disciplinano i soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che, secondo la Corte cost., rientrano nella tutela della concorrenza e sono perciò riservati allo Stato. Sono pertanto interamente incostituzionaliLo stesso è a dirsi dell’art. 47, l.p. n. 10/2008, che modifica l’art. 41 (verifica dei requisiti), in relazione ai commi 2, 3, 5, l.p. n. 26/1993. E’ incostituzionale l’art. 47, l.p. n. 10/2008, e dunque i commi 2, 3, 5, dell’art. 41, l.p. n. 26/1993, che disciplinano i controlli sui soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che, secondo la Corte cost., rientrano nella tutela della concorrenza e sono perciò riservati allo Stato.

- L’art. 45, l.p. n. 10/2008, modifica l’art. 39, l.p. n. 26/1993 e disciplina i criteri di aggiudicazione, che rientrano nella tutela della concorrenza e sono perciò riservati allo Stato.
E’ incostituzionale in particolare l’art. 45, co. 1, lett. a), l.p. n. 10/2008, che sostituisce l’art. 39, co. 1, lett. b), l.p. n. 26/1993, quanto alle parole <>.

- L’art. 46, l.p. n. 10/2008 inserisce l’art. 40-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina le fasi dell’aggiudicazione e stipulazione, e riguarda la sequenza <> che rientra nella tutela della concorrenza. Disciplinando anche la forma del contratto, invade anche la materia ordinamento civile. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 48, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 42, l.p. n. 26/1993, e disciplina il subappalto. Invade, perciò le materie ordinamento civile e ordine pubblico, riservate allo Stato. E’ pertanto interamente incostituzionale.

- L’art. 53, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 46-ter, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina economica del rapporto contrattuale. Inerisce, perciò alla fase di esecuzione del contratto e dunque all’ordinamento civile. E’ pertanto interamente incostituzionale.

- L’art. 55, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 49, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina della concessione di lavori pubblici. Si tratta della definizione e descrizione di uno dei tipi contrattuali in materia di lavori pubblici, si ricade pertanto nella materia tutela della concorrenza riservata allo Stato. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 56, l.p. n. 10/2008, sostituisce l’art. 50, l.p. n. 26/1993, e disciplina la pubblicità delle procedure di affidamento delle concessioni. Si ricade nell’istituto delle procedure di affidamento che rientra nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Inoltre viene consentita per l’affidamento delle concessioni la procedura negoziata, che invece il legislatore nazionale non ammette, a maggior tutela della concorrenza. Sicché la legge provinciale si traduce in una diminuzione della concorrenza effettiva nel delicato settore delle concessioni di lavori pubblici. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 57, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 50-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l’affidamento diretto al concessionario dei lavori complementari. Si ricade nell’istituto delle procedure di affidamento e segnatamente delle condizioni di affidamento a trattativa privata, e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 58, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 50-ter nella l.p. n. 26/1993, e disciplina gli appalti del concessionario. Si ricade nell’istituto delle procedure di affidamento e segnatamente delle condizioni di affidamento esterno, e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato. L’intero articolo è incostituzionale.

- L’art. 59, l.p. n. 10/2008, introduce il capo VII-bis e l’art. 50-quater nella l.p. n. 26/1993, riscrivendo ex novo la finanza di progetto. La finanza di progetto (o project financing) costituisce un tipo contrattuale per la realizzazione dei lavori pubblici, e delle relative procedure di affidamento, con i connessi temi dei requisiti soggettivi, della società di progetto, delle garanzie, della risoluzione e del recesso. Tutti istituti che rientrano nella materia tutela della concorrenza; la società di progetto, l’emissione di obbligazioni, le garanzie, la risoluzione e il recesso rientrano anche nella materia ordinamento civile. L’intero capo VII-bis, e dunque gli artt. da 59 a 72 compresi, l.p. n. 10/2008, sono pertanto incostituzionali.

- L’art. 73, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 51, l.p. n. 26/1993, relativo alle varianti in corso di esecuzione del contratto.
L’art. 74, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 51-bis, nella l.p. n. 26/1993, relativo alle varianti migliorative.
In entrambi i casi si ricade nella fase di esecuzione del contratto, che rientra nella materia ordinamento civile, riservata allo Stato. Tutti e due gli articoli sono pertanto incostituzionali.

- L’art. 79, l.p. n. 10/2008 introduce nella l.p. n. 26/1993 un nuovo capo X-bis dedicato al contratto L’intero capo disciplina la fase di esecuzione del contratto relativo ai lavori pubblici, che è un contratto di diritto privato, che ricade nella materia ordinamento civile riservata al legislatore statale. L’intero capo X-bis, e pertanto gli articoli da 79 a 90 compresi, l.p. n. 10/2008, sono incostituzionali.

- Inoltre, l’art. 86, l.p. n. 10/2008, che introduce l’art. 58.8, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore viola altresì la materia tutela della concorrenza, in quanto disciplina una procedura di affidamento. Rispetto alla parallela norma statale (art. 140, d.lgs. n. 163/2006, come novellato dal terzo correttivo), la norma provinciale altera le condizioni della gara originaria, in contrasto con il diritto comunitario, in quanto l’affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell’interpellato, e non da parte dell’originario aggiudicatario, come invece dispone l’art. 140, d.lgs. n. 16372006, specificamente novellato per scongiurare una procedura di infrazione comunitaria, a cui espone, invece, la norma provinciale.

- L’art. 90, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.12, l.p. n. 26/1993 relativo alle riserve e alle contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore, nella misura in cui disciplina l’accordo bonario e il ricorso amministrativo alla Giunta provinciale, entrambi strumenti alternativi di risoluzione delle liti, invade la materia <> che rientra nella legislazione statale esclusiva.

- L’art. 91, l.p. n. 10/2008, introduce il capo X-ter nella l.p. n. 26/1993 e l’art. 58.13, l.p. n. 26/1993, disciplinando i lavori relativi a beni culturali e il relativo ambito. Se è vero che rientra nella competenza legislativa esclusiva provinciale la tutela dei beni culturali, ai sensi dell’art. 11 dello statuto, tuttavia tale materia legislativa provinciale va definita tenendo conto della competenza esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile, giurisdizione, norme processuali, giustizia amministrativa.
Pertanto, deve ritenersi preclusa alla legge provinciale la disciplina dei lavori su beni culturali, quanto ai tipi contrattuali, le procedure di affidamento, i requisiti soggettivi, le garanzie, la fase di esecuzione.

- L’art. 92, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.14, l.p. n. 26/1993 relativo agli appalti misti per i beni culturali: si tratta di disciplina del tipo contrattuale, riservata al legislatore statale.

-Ll’art. 93, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.15, l.p. n. 26/1993 relativo all’affidamento separato o congiunto dei lavori su beni culturali. Si incide sulle procedure di affidamento.

-Ll’art. 94, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.16, l.p. n. 26/1993 relativo ai requisiti di qualificazione, istituto che rientra nella tutela della concorrenza.

- L’art. 95, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.17, l.p. n. 26/1993 relativo alle attività di progettazione, direzione e accessorie, che ineriscono ad appalti di servizi, non rientranti nella competenza legislativa provinciale; - l’art. 97, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.19, l.p. n. 26/1993 relativo alla progettazione, materia preclusa alla legislazione provinciale per le ragioni già esposte.

- L’art. 98, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.20, l.p. n. 26/1993 relativo alle varianti, materia che rientra nella fase di esecuzione del contratto, e dunque nell’ordinamento civile.

- L’art. 99, l.p. n. 10/2008, introduce il capo X-quater e l’art. 58.21, l.p. n. 26/1993 dettando una disciplina per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il riferimento all’importo <> alla soglia comunitaria si pone in contrasto con gli obblighi internazionali, infatti le direttive comunitarie sui pubblici appalti, e conseguentemente il diritto nazionale che le recepisce, si applicano ai contratti di importo <> alla soglia comunitaria, e non solo a quelli di importo <>.
Gli artt. da 100 a 108, l.p. n. 10/2008 disciplinano le procedure di affidamento e di selezione delle offerte, e sono pertanto
incostituzionali perché invadono la materia tutela della concorrenza riservata allo Stato.Nel dettaglio: - l’art. 100, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.22, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria. Si ricade nell’istituto procedure di affidamento, che rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. Inoltre la provincia non ha statutariamente la competenza a disciplinare gli appalti di servizi, in cui rientrano gli incarichi di progettazione; - l’art. 101, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.23, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure aperte o ristrette: si ricade nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato; - l’art. 102, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.24, l.p. n. 26/1993 relativo all’asta pubblica, che costituisce procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza;- l’art. 103, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.25, l.p. n. 26/1993 relativo alla procedura ristretta e alla c.d. forcella, come tale rientrante nella tutela della concorrenza; - l’art. 104, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.26, l.p. n. 26/1993 relativo all’appalto concorso, che rientra tra le procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza;- l’art. 105, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.27, l.p. n. 26/1993 relativo all’avvalimento, che attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione alle gare, come tale rientrante nella tutela della concorrenza;- l’art. 106, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.28, l.p. n. 26/1993 relativo agli avvisi di preinformazione, che attengono alle procedure di affidamento e dunque alla tutela della concorrenza;- l’art. 107, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.29, l.p. n. 26/1993 relativo alle offerte anomale, che attengono ai criteri di selezione delle offerte, istituto rientrante nella materia tutela della concorrenza;- l’art. 108, l.p. n. 10/2008, introduce l’art. 58.30, l.p. n. 26/1993 relativo a progettazione e direzione dei lavori, istituti preclusi, per le ragioni già viste, alla legislazione provinciale.

- L’art. 110, l.p. n. 10/2008 sostituisce l’art. 64, l.p. n. 26/1993, stabilendo che per quanto non disposto dalla citata l.p., si applica la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata con i regolamenti provinciali di attuazione della l.p. n. 26/1993. La disposizione è incostituzionale nella parte in cui rinvia solo al diritto comunitario, e non anche al diritto statale, che si pone come necessaria fonte interposta tra il diritto comunitario e il diritto regionale o provinciale, nelle materie che sono di competenza legislativa esclusiva statale.

- L’art. 111, l.p. n. 10/2008 demanda ad un regolamento provinciale le norme di attuazione, ed è incostituzionale nella misura in cui demanda ad un regolamento provinciale le norme attuative in materie riservate alla competenza legislativa statale esclusiva. In tali materie, infatti, la competenza regolamentare spetta allo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 163/2006.

- L'art. 112, comma 2, consentendo un'ultrattività della disposizione abrogata dal precedente comma , cioè l'art. 9 della l.p. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite, determina una violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto in combinato disposto con l'art.117, comma 1, Cost.

Per le ragioni su esposte, la legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.

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