Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria per l'anno 2008. (23-5-2008)
Piemonte
Legge n.12 del 23-5-2008
n.21 del 23-5-2008
Politiche economiche e finanziarie
4-7-2008 / Impugnata
L'articolo 2 della legge in esame è illegittimo per il seguente motivo.
L'articolo in esame dispone l'esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012", ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Così statuendo l'articolo 2 inserisce un ulteriore criterio per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRAP, diverso da quelli disciplinati dalla normativa statale di riferimento.
Il d. lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell'IRAP, infatti, nell'individuare dettagliatamente i soggetti passivi dell'imposta, dispone agli articoli 11, 11 bis e 12, i criteri per la determinazione della base imponibile per il calcolo del valore della produzione netta, mettendo in evidenza ciò che è ammesso in deduzione.
In tale contesto non è prevista alcuna facoltà al legislatore regionale di intervento per una diversa determinazione della base imponibile.
Così disponendo, il legislatore regionale, quindi, invade la competenza legislativa statale esclusiva, in materia di sistema tributario, violando l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione; la norma in esame contrasta, altresì, con l'articolo 3 della Costituzione, in tema di eguaglianza e ragionevolezza (in quanto attribuisce un beneficio a favore di pochi soggetti con un'irragionevole deroga alla regola generale contenuta negli articoli 2 e 3 del d. lgs. n. 446/97); contrasta, inoltre, con il principio del coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione. L'IRAP, infatti, nonostante la sua denominazione, non può considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.
In questo senso, peraltro, si è più volte espressa la Corte Costituzionale (cfr. ex multiis, sent. Corte Cost. n. 241/04).

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