Dettaglio Legge Regionale

Riordino dell'organizzazione turistica regionale. (31-3-2008)
Calabria
Legge n.8 del 31-3-2008
n.7 del 11-4-2008
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge n. 8 del 31 marzo 2008 della Regione Calabria recante:"Riordino dell'organizzazione turistica regionale" è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2008.
Il Governo aveva censurato alcune disposizioni della legge in quanto istituitive di professioni che non trovano alcun riferimento nell'ambito della legislazione nazionale. Erano inoltre apparse illegittime le norme relative alla definizione dei titoli necessari per acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, all’indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni suindicate, ed alla promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione.
Le norme regionali erano apparse eccedere dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost., violando il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse, come confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale ( si vedano in particolare le sentt. nn.153/2006 e 57/2007).
Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce, è inevitabile l’attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo (art.117, comma 4, Cost.).
Successivamente, la Regione Calabria ha provveduto ad abrogare le disposizioni della l.r. 8/2008 oggetto di impugnativa, attraverso la l.r. 40 del 12/12/2008 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Bur n. 24 del 16/12/2008.
L’art. 7 di detta legge dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni impugnate dal Governo (art. 31 commi 4, 5, 6, 7 e 8 e art. 32, lettere a), b) ed e) del comma 1 e commi 2, 3, 4 e 5)
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni dell'impugnativa avanti la Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
30-5-2008 / Impugnata
La legge regionale n. 8 del 31/3/2008, concernente il riordino dell’organizzazione turistica regionale, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Si segnala che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di “turismo”, così come stabilito dall’art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale ( cfr. sent. Corte Cost. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle “professioni”, nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost. Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce, è inevitabile l’attrazione in siffatta materia anche del settore in questione delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.
Ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della l. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale per l’esigenza di garantire l’uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del “parallelismo invertito” espresso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 303/2003, la disciplina e l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere è intervenuto il DPR 27/4/2004 con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Stabilito che il settore delle professioni turistiche rientra nella nozione di “professioni”, materia di competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 57/2007 ed in particolare le sentenze nn. 423/2006, 449/2006,). Inoltre, in proposito, è intervenuto anche il legislatore statale con il d.lgs. 30/2006, contenente la "Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131", con il quale, riconfermando quanto statuito dal giudice costituzionale si prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
A fronte di tali premesse sono censurabili le seguenti disposizioni:

- l’art. 31, è costituzionalmente illegittimo per due aspetti. In primo luogo, i commi 4, 5, 6, 7, dell’articolo in esame individuano tra le professioni turistiche la guida naturalistico-ambientale, l’animatore del patrimonio e delle risorse culturali, il promotore turistico delle risorse ambientali e culturali, il programmatore e promotore turistico. Si tratta di professioni istituite ex novo dalla Regione e che non trovano alcun riferimento nell’ambito della legislazione nazionale , la l. 135/2001. Tali disposizioni, istituendo nuove figure professionali, contrastano con l’art. 117, comma 3, Cost., che riconosce in capo allo Stato ed alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professioni, in quanto violano il principio fondamentale per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato, come confermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 353/2003, 319/2005 e 424/2005.
In secondo luogo, il comma 8 dispone che la Giunta regionale è chiamata a definire i titoli necessari per poter acquisire l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche. Tale disposizione eccede dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost., e viola il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse, come confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, ( si vedano in particolare le sentt. nn.153/2006 e 57/2007) ha statuito che “ l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un’indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30/2006, contenente "la ricognizione dei principi fondamentali in materia".

- l’art. 32, comma 1, lettere a), b), e), e comma 2, attribuiscono alla Provincia le funzioni relative all’indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni suindicate, ed alla promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione. Tali disposizioni eccedono dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost., in quanto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale ( cfr. sentt. nn. 355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006), rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi ed altresì, esulano dalla competenza regionale la disciplina dell’organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione delle professioni, trattandosi di profili che attengono alla formazione professionale. In particolare, la Consulta, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 19/11/2003 (sent. n. 355/2005), ha statuito che “esula […] dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale”. Tale principio, indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la “professione”, si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale ( sentt. nn. 424/2005 e 319/2005).
Analoghe osservazioni valgono per l’art. 32, commi 3 e 5, che attribuendo alla Provincia competenza in materia di elenchi provinciali delle professioni turistiche ed in materia di rilascio di autorizzazioni provinciali per l’esercizio delle professioni turistiche violano l’art. 117, comma 3, Cost., in quanto spettano alla competenza statale sia l’istituzione di nuovi albi, sia l’individuazione dei requisiti per l’esercizio delle professioni ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto, invece, dalla disposizione regionale. Tale limitazione, infatti, comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e pertanto la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competetnza esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

Per tali ragioni la legge in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.

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