Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria. (6-3-2008)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.6 del 6-3-2008
n.12 del 19-3-2008
Politiche infrastrutturali
12-5-2008 / Impugnata
La legge n.6 del 06/03/2008 della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti la disciplina della programmazione faunistica e dell’esercizio dell’attività venatoria.
Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 3, e dell’art. 6, comma 1, punto 3, della L. Cost. n.1 del 31/01/1963, abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa è sottoposta al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art.117, comma 2, lett. s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1 dello Statuto speciale e dall’art. 117, comma 1 della Costituzione.
Partendo da queste premesse, sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all’art.117, comma 2, lett.s) Cost. ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal sopraccitato art. 4, comma 1, dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:

1) L'articolo 2, commi 1 e 3, del provvedimento in esame, sottoponendo tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, comprendendovi addirittura la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana, contrasta con la norma dettata dall’art.10, comma 3, della L..157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. Tale scelta è funzionale, dunque, all’abbassamento della porzione di territorio agro-silvo-pastorale da sottoporre obbligatoriamente a tutela ai sensi della Legge Quadro. Infatti nel successivo terzo comma del medesimo articolo 2 si prevede che la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo- pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento.
Le disposizione regionali, dunque violano il rispetto degli standards minimi e uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (l.152.57/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale,invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.;



2) Le norme contenute negli artt. 14, 17 e 19 disciplinano l’organizzazione della gestione venatoria, prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unità denominate “riserve di caccia” (art.14) che sono accorpate nei cosiddetti “distretti venatori” (art.17); che a loro volta hanno l’obbligo di aderire ad un’associazione denominata “associazione dei cacciatori”(art.19). Dette disposizioni configurano un quadro normativo che impone a chiunque voglia esercitare l'attività venatoria un obbligo di associazione e si pone pertanto in contrasto con il principio della libertà di associazione tutelato dall’art.18 della Costituzione.
Le medesime norme inoltre determinano una privatizzazione della gestione faunistica a livello regionale ed una concentrazione nelle mani di un’unica categoria della stessa gestione faunistica, in contrasto con quanto previsto dall’art. 14, comma 10, della Legge n.157/92, secondo il quale , negli organismi di gestione faunistica , deve essere assicurata la presenza paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale. Tale disposizione statale costituisce norma fondamentale di riforma economico sociale, e vincola quindi anche la regione Friuli Vezia Giulia.Le citate norme regionali, quindi, violano l'articolo 4 comma 1 dello Statuto Speciale di autonomia.

3) l’art.23, commi 7, 8 e 9, si pone in contrasto con l’art. 16 co. 4, della L. n 157/1992, relativo all’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Con la norma regionale la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non viene considerata esercizio venatorio, tale da essere esonerata dagli obblighi di legge, disciplinati dalla stessa legge quadro n.157/92 in contrasto con un principio espressione di standards uniformi di tutela che devono essere rispettati su tutto il territorio nazionale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.;

4) La norma di cui all'articolo 44, che sostituisce alcuni articoli della legge regionale n.29/1993 è censurabile relativamente alle disposizioni contenute nel novellato articolo 3 della citata legge regionale n. 29/1993. Tale norma, nel consentire indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli,ovvero l'uccellagione presenta diverse illegittimità.
In primo luogo contrasta con gli articoli 5 e 9 della direttiva n.79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici che vietano la cattura di tutte le specie di uccelli “deliberatamente con qualsiasi metodo" e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli a metodi rigidamente selettivi, inoltre l’uso delle reti è vietato dalle norme internazionali già dalla Convenzione di Parigi del 1950 recepita in Italia con legge 24/11/1978 n.812, dalla Convenzione di Berna del 1979 divenuta esecutiva con legge 05/08/1981. La norma regionale, quindi venendo meno ad obblighi internazionali e comunitari viola l'articolo 4, comma 1, dello Statuto Speciale e l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
In secondo luogo, la previsione di cui al comma 9 del novellato articolo 3 della l.r. n.29/1993 , secondo cui possono essere individuati impianti compresi tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale, viola l'articolo 3 della legge 157/1992, che vieta ogni forma di uccellagione, sanzionando penalmente tale attività all'articolo 30, comma 1, lettera e) violando quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente di cui all'articolo117, comma 2, lettere l) e s) Cost.
La Corte Costituzionale ha già dichiarato illegittima una legge del Friuli Venezia Giulia nella parte in cui autorizzava l’uccellagione praticata con appostamenti fissi (sen. n.124/1990 C. Cost.).



Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art.127 della Costituzione.

« Indietro