Dettaglio Legge Regionale

Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 22 ottobre 2007 (26-11-2007)
Basilicata
Legge n.21 del 26-11-2007
n.55 del 1-12-2007
Politiche infrastrutturali
25-1-2008 / Impugnata

La legge della Regione Basilicata, composta da due soli articoli, modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 17 /2007 che prevedeva l'ammissibilità di interventi di trasformazione del territorio in aree paesaggistiche vincolate in forza di disposizioni statali, in variante allo strumento urbanistico generale, a condizione che essi fossero riferiti a interventi pubblici di interesse pubblico. Con la modifica apportata detta ultima condizione si ritiene soddisfatta per interventi pubblici o di interesse pubblico.
La disposizione regionale modificata è stata impugnata nella seduta del Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2007 . Il Governo ha, in quell' occasione, rilevato diversi profili di illegittimità costituzionale, che la norma regionale in esame, contenuta nell'articolo 1, comma 1 lettera b) , ripropone.
Tale disposizione, quindi, prevedendo procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate ai sensi della precedente normativa regionale, la l.r. n. 3/1990, è in contrasto con gli artt. 156 del d.lgs. 42/2004 - che stabilisce l'obbligo in capo alla Regione di verificare la rispondenza della propria pianificazione preesistente ai principi dell'art. 143 del suddetto decreto entro il 1° maggio 2008 - e 143, commi 4 e 5, in base al quale solo a seguito di tale verifica, e solo qualora sia stata effettuata d'intesa con il Ministero dei beni culturali è possibile per la Regione, negli ambiti individuati d'accordo con il Ministero stesso, prevedere procedure autorizzatorie semplificate. Si tratta di misure normative finalizzate alla tutela del paesaggio, materia di competenza legislativa esclusiva statale, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e che quindi devono essere rispettate dal legislatore regionale.
La medesima disposizione regionale , inoltre, predisponendo l'ammissibilità delle procedure autorizzatorie semplificate di interventi urbanistici in aree vincolate con provvedimento legislativo senza la previsione del preventivo raggiungimento dell'intesa con il Ministero, come richiesto invece dall'art. 143, commi 4 e 5 del d.lgs. 42/2004, viola il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni di cui all'art. 118, comma 3, Cost.
Infine, la norma regionale, prefigurando una equivalenza fra l'interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l'interesse pubblico finalizzato al governo del territorio, si pone in contrasto con la gerarchia sussistente tra i valori in questione stabilita dalla Costituzione, considerato che, come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 367/2007, la tutela del paesaggio deve essere considerata un valore primario, assoluto, sovraordinato, fra l'altro, anche al governo del territorio e rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, in base agli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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