Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12/02/1990, n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta. (22-10-2007)
Basilicata
Legge n.17 del 22-10-2007
n.50 del 26-10-2007
Politiche infrastrutturali
11-12-2007 / Impugnata
La legge n. 17 del 22/10/2007 della Regione Basilicata, composta da due soli articoli, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente al disposto dell'art. 1 che prevede l'ammissibilità di interventi urbanistici in aree vincolate in forza di disposizioni statali a condizione che essi siano o conformi al solo strumento urbanistico o addirittura in variante allo strumento urbanistico purchè riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico.
Diversi sono i profili di illegittimità costituzionale che si riscontrano nella norma in questione.
In primo luogo l'art. 1, nella misura in cui prevede procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate ai sensi della precedente normativa regionale, la l.r. n. 3/1990, contrasta con gli artt. 156 del d.lgs. 42/2004 che stabilisce l'obbligo in capo alla Regione di verificare la rispondenza della propria pianificazione preesistente ai principi dell'art. 143 del suddetto decreto entro il 1° maggio 2008, e 143, commi 4 e 5, in base al quale solo a seguito di tale verifica, e solo qualora sia stata effettuata d'intesa con il Ministero dei beni culturali è possibile per la Regione, negli ambiti individuati d'accordo con il Ministero stesso, prevedere procedure autorizzatorie semplificate. Si tratta di misure normative finalizzate alla tutela del paesaggio, materia di competenza legislativa esclusiva statale, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e che quindi devono essere rispettate dal legislatore regionale. Pertanto la norma in questione viola gli articoli della Costituzione su richiamati ed eccede dalla competenza regionale.
In secondo luogo l'art. 1 della legge in esame, predisponendo l'ammissibilità delle procedure autorizzatorie semplificate di interventi urbanistici in aree vincolate con provvedimento legislativo senza la previsione del preventivo raggiungimento dell'intesa con il Ministero, come richiesto invece dall'art. 143, commi 4 e 5 del d.lgs. 42/2004, viola il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni di cui all'art. 118, comma 3, Cost.
In terzo luogo, la disposizione in esame prefigurando una equivalenza fra l'interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l'interesse pubblico finalizzato al governo del territorio, si pone in contrasto con la gerarchia sussistente tra i valori in questione stabilita dalla Costituzione. Si segnala, in proposito, che secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 367/2007, la tutela del paesaggio debba essere considerata un valore primario, assoluto, sovraordinato, fra l'altro, anche al governo del territorio e rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, in base agli artt. 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Per tali ragioni si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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