Dettaglio Legge Regionale

Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intelletuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs). (2-10-2007)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.24 del 2-10-2007
n.41 del 10-10-2007
Politiche infrastrutturali
23-11-2007 / Impugnata
La legge regionale n. 24 del 02/10/2007, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost., dà attuazione all'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPS, stabilendo che la denominazione " Tocai Friulano" può continuare ad essere utilizzata anche dopo il 31 Marzo 2007 per designare il vino da commercializzare all'interno del territorio italiano, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
Si segnala in proposito che la questione relativa alla possibilità di continuare ad impiegare la denominazione del “Tocai friulano” è una questione in attesa delle pronunce della Corte di giustizia comunitaria. Infatti, la Commissione europea, riconfermando il contenuto dell’Accordo sui vini del 1993 tra la Comunità europea e l’Ungheria, nel suo regolamento 753/2002, integrato dal regolamento 382/2007, ha stabilito la soppressione del nome “Tocai” a partire dal periodo successivo al 31 marzo 2007. Contro tali due regolamenti lo Stato italiano, la Regione Friuli Venezia Giulia ed i produttori hanno sollevato diversi ricorsi davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Inoltre, con un decreto ministeriale, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto ad avviare la procedura di soppressione del nome “Tocai”; contro tale decreto si sono opposti i produttori di vino davanti al TAR del Lazio, il quale con due ordinanze ha sospeso l’efficacia del decreto suddetto ed ha rimesso gli atti della causa alla Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dei due regolamenti comunitari sui quali si basa il decreto del Ministero delle politiche agricole. Attualmente i due procedimenti, C-23/07 e C 24/07, sono pendenti davanti la Corte di giustizia che in materia si era già pronunciata con la sentenza C- 347/2003, nella quale ha ritenuto ancora valido il divieto di utilizzare la denominazione “Tocai” dopo il 31 marzo 2007 di cui all’Accordo del 1993 tra la Comunità europea e l’Ungheria.
In questo contesto appare, pertanto, irragionevole, intempestivo ed in violazione del principio di leale collaborazione l’approvazione del testo di legge in esame da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
In particolare, l’art. 1 del presente provvedimento eccede dalla competenza regionale ed è quindi in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale della Regione, adottato con la l.c. 1/1963. Infatti, la disciplina degli aspetti concernenti la tutela delle opere dell’ingegno, tra cui deve essere ricompresa la tutela dei marchi, non è elencata tra le materie di competenza regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5; pertanto si tratta di una materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera r) Cost., rispetto alla quale solamente il legislatore nazionale è chiamato a dare attuazione ad accordi di diritto internazionale ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.
Inoltre l’art. 1 contrasta con le disposizioni di cui all'art. 19, par. 1 e 2 del Reg. CE 753/2002 e al punto 5 del reg. CE 382/2007 -attraverso il quale la Comunità ha dato applicazione all'art. 24 par. 6 dell'Acordo TRIPs - che, confermando la validità dell’ Accordo del 1993 tra la Comunità europea e l’Ungheria e la giurisprudenza comunitaria in materia (sent. C- 347/2003), prevede l’impossibilità di continuare ad usare la denominazione “Tocai friulano” dopo il 31/3/2007 e la sostituzione di tale marchio con la denominazione”Friulano”. Si segnala che la materia su cui verte l'Accordo TRIPs è oggetto di competenza mista UE e Stati membri e che, in assenza di una ripartizione di competenze tra i due livelli legislativi, gli Stati possono dare attuazione diretta alle norme dell'Accordo solo nel caso in cui la Comunità non abbia ancora esercitato la sua competenza. Dal momento che la Comunità ha già esercitato la propria competenza attraverso il su richiamato regolamento gli Stati membri non possono legiferare in materia in senso contrario rispetto a quanto disposto dal legislatore comunitario.Pertanto la disposizione in esame viola l'art. 4, comma 1 della l. cost. 1/1963, secondo cui la potestà legislativa regionale deve risultare in armonia con gli obblighi internazionali dello Stato, con l' art. 117, comma 1 Cost. che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonchè l’art. 11 della Costituzione, che introduce tra i principi dell’ordinamento, validi anche per le Regioni a statuto speciale, il rispetto del diritto internazionale e dei trattati internazionali da cui discende nel nostro ordinamento l'obbligo del rispetto del diritto comunitario come confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale ( cfr. Corte cost. sent. n. 232/1975).

Pertanto si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

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