Dettaglio Legge Regionale

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) (11-5-2007)
Calabria
Legge n.9 del 11-5-2007
n.9 del 16-5-2007
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa



RINUNCIA IMPUGNATIVA



L'articolo 20, comma 4, della legge in esame, è stato oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 6/7/07, in quanto autorizzava la Giunta a prorogare i contratti concernenti la gestione dei "servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell’ambiente, del territorio e dell’amministrazione", violando i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.
Con l'articolo 1 della legge n. 24/07, la Regione ha modificato la suddetta disposizione, prevedendo che "La Regione, anche ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati".
A seguito di tale intervento, il legislatore regionale si è adeguato, quindi, ai rilievi governativi, avendo previsto l'affidamento per gara dei servizi integrati del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie.
Sulla questione, peraltro, è pervenuto il parere del Dipartimento per le politiche europee, amministrazione che aveva avanzato i rilievi di incostituzionalità, con cui espressamente si autorizza la presentazione di rinuncia all'impugnazione.
Per i suddetti motivi, si propone rinuncia totale all'impugnazione dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 9/07.
6-7-2007 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto l’articolo 20, comma 4, autorizzando la Giunta a prorogare i contratti concernenti la gestione dei "servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell’ambiente, del territorio e dell’amministrazione", viola i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.
Una norma di contenuto simile era, in realtà, prevista anche nella legislazione statale e soltanto a seguito di una formale abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'articolo 28 della l. n. 13/07, l'Esecutivo comunitario si è risolto ad archiviare la procedura d'infrazione avente per oggetto l'articolo 23 della legge n. 62/05, che disponeva, appunto, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prorogare taluni contratti di servizi.
La norma in esame, quindi, è in contrasto con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, in riferimento ai contratti "sopra soglia comunitaria", e, più in generale, con gli articolo 43 e 49 dela Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti, violando quindi l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone l'osservanza degli obblighi comunitari anche alle Regioni.
Tale disposizione eccede, altresì, dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare la tutela della concorrenza, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. n. 163/06, c.d. Codice dei contratti, violando l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Per i suddetti motivi si propone la questione di legittimità ai sensi dell'art.127 cost.

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