Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie. (4-3-2021)
Sicilia
Legge n.6 del 4-3-2021
n.10 del 12-3-2021
Politiche infrastrutturali
11-5-2021 / Impugnata
La legge regionale, che detta “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie” è censurabile con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 3 che, per le ragioni che di seguito si riportano, eccede dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, andando a violare gli articoli 3 e 117, secondo comma lettera l) della Costituzione.
In particolare:
L’articolo 3 della legge regionale, rubricato “Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione”, testualmente prevede:
“1. Coloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
La norma regionale, quindi, dispone che coloro che, pur avendo maturato il requisito per l’iscrizione nel previsto Albo del personale delle società partecipate in liquidazione, ai sensi della disciplina regionale, per oggettivi impedimenti, non meglio definiti, non vi siano sono stati inseriti, possono essere immessi, su espressa richiesta, nell’elenco stesso.
La disposizione, nel consentire l’inserimento nell’albo del personale delle società partecipate in liquidazione — cui possono attingere per sopperire ai propri fabbisogni di personale le altre società e gli organismi strumentali della Regione — anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di impedimenti oggettivi, interviene con una riapertura di termini in una disciplina di carattere transitorio, oramai chiusa.
La previsione regionale si pone infatti in contrasto con l’articolo 25 del decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal d.l. n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020, che ha individuato una particolare e ben precisa procedura riguardante il personale di dette Società .
Esso, come modificato, dispone: 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
In particolare, quindi, la disposizione statale ha individuato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un nuovo meccanismo per la ricollocazione del personale delle società a controllo pubblico, anche da porre in liquidazione, affidando alle Regioni la tenuta e la gestione dell'elenco del relativo personale eccedente ai fini dei procedimenti di mobilità per la ricollocazione presso altre società. Alla fine del periodo transitorio la gestione dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati è affidata all’ANPAL. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro). Le modalità attuative del citato articolo 25 del d.lgs. n. 175/2016 sono state individuate con decreto 9 novembre 2017 del Ministro del lavoro, di concerto con i1 Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La disposizione regionale in esame, quindi, recando una disciplina diversa e in parte contrastante con quella nazionale, risulta eccedere dalle competenze statutarie della Regione Siciliana.
Pur essendo attribuita alla Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 14, primo comma, lettere p) e q) dello Statuto Speciale, competenza primaria relativamente all’ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nonché quelle concernenti lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, detta competenza trova il proprio limite, ai sensi del medesimo articolo 14, nelle disposizioni costituzionali.
L’articolo 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, pertanto, come ricordato dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 25 del 2020) occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia ordinamento civile, atteso che “Questa Corte, nel delineare i confini tra ciò che è ascrivibile alla materia «ordinamento civile» e ciò che invece è riconducibile alla competenza regionale, ha stabilito che sono da ricondurre alla prima «gli interventi legislativi che […] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece nella seconda, «i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale» (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del
2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012).
L’articolo 3 della legge regionale in esame , considerato che le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016, riguardanti il personale delle società partecipate, sono conducibili alla materia dell’ordinamento civile, eccede quindi dalle competenze statutarie della Regione Siciliana, violando così l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, nella quale vanno ricompresi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi.
Inoltre, la prevista riapertura dei termini per l’iscrizione all’albo dedicato esclusivamente ai dipendenti delle società in liquidazione indicati nell’articolo 3 della legge regionale in argomento, non riguardando l’intera platea di lavoratori eccedenti dipendenti da società di controllo pubblico ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, produce una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Per questo motivo la legge regionale, limitatamente all’articolo 3, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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