Dettaglio Legge Regionale

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. (17-4-2007)
Valle Aosta
Legge n.6 del 17-4-2007
n.19 del 8-5-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
6-7-2007 / Impugnata
La legge in esame, che reca la previsione di azioni ed interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale della Regione Valle d'Aosta, disciplinando la materia della cooperazione decentrata, eccede dalla competenza statutaria attribuita alla Regione ad autonomia differenziata dagli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale ( L.cost. 26.02.1948 n.4 ), invadendo in tal modo quella statale.
La suddetta materia, infatti, afferisce a quella della cooperazione allo sviluppo che, attenendo, a sua volta, alla cooperazione internazionale, quale "parte integrante della politica estera dell'Italia" (come stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 1987), rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. a), Cost.
La legge presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:
1) il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7, nello stabilire i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste, e l'art.3, che individua i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà, si pongono in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987 che rimette al Ministro degli Affari esteri "la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento".
2) l'art. 4, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 4 e 5, della suddetta legge statale che demanda allo Stato (in particolare al Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministro del Tesoro), e non agli enti territoriali, la promozione e il coordinamento di programmi operativi e di ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
La Corte Costituzionale, nell'accogliere l'impugnativa proposta dal Governo nei confronti della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2005, avente contenuto analogo alla legge regionale in esame, ha affermato, con sent. n. 211/2006, che:"Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la "cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP". La sentenza della Consulta precisa inoltre che: "La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia. Implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera."
Né ha rilievo la circostanza che la legge regionale in esame all'art. 1, comma 2, precisi che la Regione realizza interventi di cooperazione allo sviluppo "in conformità a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione e alla relativa norma statale di attuazione….nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera delo Stato" in quanto la Corte Costituzionale, nella medesima sentenza suindicata, ha sottolineato che :"D'altra parte, la semplice affermazione di principio, contenuta nell'art. 1 della legge impugnata, in base alla quale le iniziative di cooperazione dovranno sempre avvenire "in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell'art. 117 della Costituzione, nono comma", non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia è, infatti, quella dettata dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni."

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