Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021. (29-12-2020)
Liguria
Legge n.32 del 29-12-2020
n.16 del 31-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
26-2-2021 / Impugnata
L’art. 29 comma 3 della legge della Regione Liguria n. 32 del 2020 è costituzionalmente illegittimo per i motivi di seguito indicati.

La normativa vigente in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157. La Corte Costituzionale ha ritenuto che questa legge quadro costituisca il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto va assicurato sull’intero territorio nazionale (sentenza. n. 233/2010). La stessa Corte ha affermato che “spetta allo Stato, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela” (sentenza n. 303 del 2013).

L’art. 29 comma 3 della legge in oggetto, che inserisce nell’art. 34 della legge regionale n. 29/1994 i commi 1-ter ed 1-quarter, viola il principio fissato dall’art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992 sopracitata, in base ai quali tra le date di inizio e fine dell’esercizio venatorio ad una determinata specie animale deve intercorrere un arco temporale (numero di giorni complessivo) non dilatabile, di modo che se la data di inizio della caccia viene spostata di x giorni, la data della fine dell’attività venatoria alla specie stessa può essere posticipata per non più di x giorni.
Al riguardo la sentenza costituzionale n. 278/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme della Provincia autonoma di Bolzano (art. 2, comma 2, legge n. 14/2011), che per talune specie prevedeva un periodo di cacciabilità più esteso di quello fissato dal legislatore statale con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992.

In tale contesto si evidenza inoltre che l’articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all’elenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso un specifico procedimento che contempla l’acquisizione del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA).

Inoltre, l’art. 29, comma 3, potrebbe determinare un rischio di infrazione rispetto ad uno dei pilastri dei principi di conservazione delle specie esplicitati dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone il divieto di cacciare uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Da tutto quanto sopra indicato deriva il contrasto dell’articolo 29, comma 3, della legge in oggetto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117, Cost., con riferimento ai parametri interposti nazionali ed eurounitari sopra indicati, poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale.

Non si è provveduto ad impugnare l'articolo 22, comma 7, della legge regionale in esame, in quanto è pervenuto un impegno del Presidente della Regione a modificare la norma in questione.

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