Dettaglio Legge Regionale

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni. (16-4-2020)
Bolzano
Legge n.3 del 16-4-2020
n.16 del 16-4-2020
Politiche economiche e finanziarie
5-6-2020 / Impugnata
La legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020 reca disposizioni che eccedono i limiti fissati dal riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome, riferito, in particolare, alle discipline, dettate dal codice dei contratti, relative alla procedura di scelta del contraente (che rientra nella materia trasversale della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico) e alla conclusione ed esecuzione del contratto (che afferiscono all’ordinamento civile), recando disposizioni in contrasto non solo con la normativa statale, ma anche con le direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni.
Occorre premettere che nonostante la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 17, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", abbia una potestà legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale", tale potestà deve esercitarsi entro i limiti indicati dall'art 4, comma 1, dello Statuto, ossia in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto, tra gli altri, degli obblighi internazionali e delle nonne fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Sotto tale ultimo profilo, e con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici, della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, appare utile richiamare le affermazioni della Corte costituzionale (sent. 166 del 2019), secondo cui, "E pacifico infatti che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200411 71C e 200411810E), devono essere confermate anche in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016 (d'ora in avanti.' nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 20141231UE, 20141241UE e 20141251UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".
Occorre altresì evidenziare che il disposto di cui al previgente art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi riprodotto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a mente del quale «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», deve leggersi, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Corte costituzionale, nel senso che "impone anche alle Regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso" (sent. 411 del 2008, in riferimento allo statuto della Regione Sardegna, il cui art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara e all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori - per la Corte - sono oggetto delle disposizioni del citato Codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi).
Oltre a ciò, si segnala che la Corte costituzionale ha più volte statuito (in particolare, sent. 536 del 2002) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potestà primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale può incidere sulla materia di competenza regionale/provinciale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi e uniformi, trattandosi di limiti unificanti che rispondano a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Sulla base di tali premesse gli articoli innanzi indicati sono censurabili perché eccedono le competenze statutarie in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal su indicato art. 4, comma i dello Statuto, in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonché invasivi della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza per quanto di seguito rappresentato.

L'art. 13 (Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale) al comma 1, dispone la possibilità dell'aggiudicazione di lavori servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri, denominati "qualitativi", sia discrezionali che tabellari, individuati in una serie di "impegni" ivi elencati alle lettere a), b), c) ed e). Tale previsione si discosta dalle norme statali e comunitarie (art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e art. 67 direttiva 24/2014/UE) secondo cui i criteri di valutazione dell'offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Si ritiene, infatti, che gli elementi di valutazione individuati nella disposizione in esame (e cioè gli "impegni" ivi elencati) non sembrano soddisfare detti requisiti di oggettività attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 13, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, in quanto disciplina criteri di valutazione dell’offerta, impattando sulla concorrenza ed investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli, 95, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed all’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE.

L'art. 14 (Soglie per prestazioni professionali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi) prevede la possibilità dell'affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Tale disposizione risulta in contrasto con l'art. 157, comma 2 del codice, che prevede una disciplina specifica per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi disponendo che: "Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.".
La norma in esame detta, dunque, una disciplina diversa da quella nazionale quanto all'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria, riferibile, secondo la Corte costituzionale, all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», materie riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., "riducendo l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici ('t'tutela della concorrenza»)" (sent. n. 322 del 2008).


Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 14 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, in quanto disciplina criteri di affidamento diretto di servizi in contrasto con l'art. 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impattando sulla concorrenza ed investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.


L'art. 16 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) Il disposto di cui all'art 26 della legge provinciale n. 16/2915, mantenuto fermo dalla norma in esame, prevede che "per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti" contrasta con quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici, eccedendo dalle competenze statutarie di cui sopra e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e), Cost.
La norma statale, rubricata "Contratti sotto soglia" stabilisce che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 [aggregazioni e centrali della committenza] e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: [ ... ]
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di curo efino alle soglie di cui all'articolo 35 [curo 5.225.000], mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 [procedura aperta], fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 [esclusione automatica delle offerte]».
A differenza del legislatore nazionale, la norma provinciale estende la procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dodici operatori economici - prevista dall'art 26 della legge provinciale n. 16/2015 per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di curo e inferiore a 2.000.000 di curo - all'affidamento di lavori di importo da 2.000.000 di curo fino a 5.225.000 di euro, in luogo della procedura aperta stabilita dalla disposizione statale. La previsione del ricorso
alla procedura negoziata fino alla soglia di rilevanza euro-unitaria comporta anche in questa fattispecie una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, "la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale" (sent. n. 160 del 2009).

L'art. 17 Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento) al comma I sospende l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria. Tale disposizione contrasta con l'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, determinando un possibile pregiudizio per la stazione appaltante, stante il fatto che la garanzia a corredo dell'offerta è posta a tutela della stessa.
Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 17, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, in quanto
sospende l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, in contrasto con l'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.


L’art. 17, comma 2, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia, prevedendo che il contratto debba contenere una clausola risolutiva espressa che consenta alla stazione appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dia esito negativo. Tale disposizione contrasta con l'art. 32, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 50/2020, cui si rinvia. Inoltre si evidenzia che le disposizioni cui la norma in esame deroga sono finalizzate a garantire una reale concorrenza nel mercato, impedendo la partecipazione alle procedure di gara a operatori economici non idonei, per i quali sussistono i motivi di esclusione ivi individuati.
Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 17, comma 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, ed afferendo anche all’ordinamento civile per la conclusione del contratto, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'art. 32, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 50/2016.


L'art. 22 (Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni) dispone che "Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara".
Detta previsione contrasta con gli articoli 72, paragrafi i e 5, della direttiva 2014/24/UE 93, 43, paragrafi i e 5, della direttiva 2014/23/UE, cui è stata data attuazione dall'art. 106 del codice dei contratti pubblici, e appare censurabile per violazione dell'art. 117, primo comma, nella parte in
cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché secondo comma, lett. e), Cost, essendo invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.
Le norma euro-unitarie richiamate, aventi analogo contenuto, costituiscono il quadro della procedura di modifica contrattuale nel cui ambito va valutata la proroga prevista dalla disposizione provinciale in esame. In particolare, esse prevedono che i contratti di appalto e le concessioni possono essere modificati senza una nuova procedura di aggiudicazione "se le mod,fìche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni" (articoli 72, paragrafo 1, direttiva 2014/24/VE 93, e 43, paragrafo 1, direttiva 201 4/23/VE).
Ciò sta a significare che "allorché la possibilità della «proroga» contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui (..)[la stazione appaltante] avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580).
Entrambe le disposizioni euro-unitarie richiamate dispongono, tuttavia che una nuova procedura d'appalto/concessione in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico/concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi i e 2 (articoli 72, paragrafo 5, direttiva 2014/24/VE 93, e 43, paragrafo 5, direttiva 2014/23/VE).
Ciò comporta che un prolungamento non previsto nei documenti di gara o una proroga oltre i limiti temporali consentiti, sono da equipararsi a un affidamento senza gara (cfr. Cons. Stato n. 850/2010, n. 2459/2012, n. 2459, n. 1555/2009).
Ciò posto, appare difficilmente compatibile con la normativa euro-unitaria in materia di contratti pubblici una seconda proroga degli affidamenti vigenti quale quella desumibile dalla disposizione in esame. Se detta norma fosse interpretata nel senso di obbligare le Amministrazioni in tal senso, potrebbe emergere un'elusione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea in relazione alla mancata osservanza della disciplina stabilita riguardo alle modifiche contrattuali dal legislatore europeo: prevedere che un contratto possa durare "oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara" contrasta con la disciplina euro-unitaria, trattandosi di fattispecie di modifica contrattuale non rientrante in quelle ammissibili senza una nuova procedura di aggiudicazione.
Anche sotto tale profilo la norma risulta in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione.
Appare poi difficilmente armonizzabile con il principio di libera iniziativa economica, ex art. 41 Cost., l'imposizione alle imprese attualmente affidatarie dei contratti di appalto e di concessione di una obbligatoria proroga contrattuale, alle condizioni in essere (cfr. T.A.R. Toscana, n. 991/2014 e n. 859/2015).
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Conclusivamente, gli articoli 13, comma 1, lett. b) e d), 14, 16, 17, comma 1 e 22 della legge provinciale in oggetto, potendo determinare restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, si pongono in contrasto con i principi dell'ordinamento euro-unitario, in particolare, con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini dell'Unione e con il più generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 TFUE e devono, quindi, essere impugnati per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonché per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), Cost., essendo invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

L'art. 18 (Esecuzione del contratto e pagamenti) prevede che l'esecuzione in via d'urgenza è altresì consentita per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e che anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. Inoltre, anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si procede con il pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, benché non ancora inventariate. Al riguardo si segnala che tali disposizioni non sono in linea con quanto previsto all'art. 101, comma 3 del codice dei contratti che demanda al direttore dei lavori (ovvero al direttore dell'esecuzione) la valutazione in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto in conformità delle prescrizioni stabilite nello specifico capitolato speciale di appalto (cfr. comma 7 del medesimo art. 101 del codice) disponendo che: "Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 11 direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti."
Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 18 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, che contrasta con l'art. 101, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, che demanda al direttore dei lavori (ovvero al direttore dell'esecuzione) la valutazione in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto in conformità delle prescrizioni stabilite nello specifico capitolato speciale di appalto, investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, ed afferendo anche all’ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

L'art. 19 (Anticipazione del prezzo) dispone che sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, che potrà essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tale disposizione contrasta con l'art. 35, comma 8, del d.1gs. n. 50/2016, che determina l'importo dell'anticipazione al 20 per cento senza prevedere la possibilità di aumento di detta percentuale.
Si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine all’articolo 19 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 2020, che contrasta con l'art. 35, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, che determina l'importo dell'anticipazione al 20 per cento senza prevedere la possibilità di aumento di detta percentuale, investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, ed afferendo anche all’ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.


L'art. 23 (Limite temporale di applicazione) stabilisce che le disposizioni sopra elencate (tranne l'art. 21 che modifica la legge provinciale n. 16/2015) si applicano fino al 14 aprile 2022.
Gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome, in materia di contratti pubblici, debbono inoltre essere armonizzati con il complesso dei provvedimenti adottati dallo Stato ed essere calibrati sull’attuale situazione di emergenza, senza produrre deroghe alla normativa statale di settore superando l'ambito di competenza.

Per le motivazioni sopra esposte si propone di impugnare la legge in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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