Dettaglio Legge Regionale

Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche. (28-11-2019)
Sicilia
Legge n.21 del 28-11-2019
n.55 del 6-12-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Nella riunione del 29 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa del agli articoli 2 e 3 legge in oggetto.
Tali articoli introducevano infatti un criterio di determinazione del fabbisogno degli infermieri pediatrici nell’ambito delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale che risultava svincolato dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalle norme statali per il personale sanitario e incoerente con le previsioni stabilite a livello nazionale dall’articolo 11, comma 1, d.l. n. 35 del 2019 e all’articolo 6-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 per i piani triennali dei fabbisogni di personale, e in contrasto, altresì, con il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ne conseguiva la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Successivamente, la Regione, con decreto dell’Assessore alla salute del 6/12/2019, nell’adottare le linee guida per l’adeguamento dei piani triennali del fabbisogno di personale e per la determinazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale, ha previsto espressamente che tale adeguamento debba essere compatibile con l’equilibrio economico patrimoniale degli enti e con i limiti di spesa fissati a livello regionale e statale. A parere del Ministero per l’economia e delle finanze e degli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché dell’Avvocatura generale dello Stato, l’adozione di tale provvedimento consente di ritenere superate i motivi di impugnativa sopra descritti.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in oggetto, anche a seguito di comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione delle disposizioni censurate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione della legge della Regione Sicilia n. 21 del 28 novembre 2019.
29-1-2020 / Impugnata
La legge della regione Sicilia n. 21 del 28 novembre 2019, recante “Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 3 per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame prevede il riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dei presidi ospedalieri della Regione, attraverso l’impiego della figura del collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, di cui al DM sanità 17 gennaio 1997, n. 70. A tal fine l’art. 2 della legge stabilisce che le dotazioni organiche relative alle predette aree pediatriche devono prevedere prioritariamente l'impiego di infermieri pediatrici, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei medesimi enti, e l’art 3 prevede che le procedure concorsuali per le figure professionali degli infermieri devono prevedere una quota di infermieri pediatrici proporzionale al rapporto tra i ricoveri di soggetti in età pediatrica e i ricoveri complessivi, calcolato sulla media dei due anni precedenti al bando.

I menzionati artt. 2 e 3 , che determinano le dotazioni organiche delle aree pediatriche e prevedono procedure concorsuali per il reclutamento di un numero indeterminato di infermieri pediatrici, contrastano con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto introducono sic et simpliciter un criterio di determinazione del fabbisogno degli infermieri pediatrici nell’ambito delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale svincolato dal rispetto dei vincoli di spesa per il personale dettati dalle norme statali, nonché dalla prescritta coerenza con le previsioni di cui ai piani triennali dei fabbisogni di personale (stabiliti dall’articolo 11, comma 1, d.l. n. 35 del 2019 e all’articolo 6-ter, d.lgs. n. 165 del 2001) e dal piano di rientro dal disavanzo sanitario al quale è soggetta la Regione.

In particolare le menzionate norme non recano alcun riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, che prevede che la spesa del personale sanitario regionale, cui concorre anche lo Stato, debba rispettare i piani triennali di fabbisogno del personale che sono approvati dalle regioni secondo le modalità previste articoli 6, 6-ter e 60 del d. lgs. n. 165 del 2001 e secondo le particolari disposizioni di settore, tenendo conto anche della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui di cui al d.m. 70/2015. Pertanto gli artt. 2 e 3 della legge in esame, che non tengono conto dei vincoli stabiliti dalle norme statali sopra indicate, derogano alla disciplina statale in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ed incorrono nei menzionati rilievi di incostituzionalità, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione.

La legittimità costituzionale delle norme regionali in esame va infatti valutata in rapporto alla normativa statale in materia di organizzazione degli uffici, fabbisogni del personale e rispetto dei limiti di spesa di personale, di cui rispettivamente agli articoli 6 e 6-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, come declinati dal d.m. 8 maggio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2019.
In particolare, con riferimento specifico alle Aziende e agli Enti del SSN, le citate ‘linee di indirizzo’, stabiliscono che la definizione del piano dei fabbisogni deve fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi e deve essere compatibile con l’equilibrio economico patrimoniale dell’azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente (par. 7.2). Si specifica altresì (par. 7, capoverso 4 e ss.) che i piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) delle Aziende e degli Enti del SSN sono approvati dalle rispettive Regioni anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del d.m. n. 70 del 2015 e, successivamente alla loro definitiva adozione, sono comunicati tramite il sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001. Viene fatto salvo infine il richiamo alla specifica disciplina prevista per le Regioni in Piano di rientro, condizione questa che caratterizza la Regione Sicilia.
Inoltre il citato articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2019, a decorrere dal 2019, ha previsto nuovi parametri di spesa per il personale degli Enti del SSN che, ferma restando la compatibilità finanziaria, deve essere definita in coerenza con i piani triennali del fabbisogno del personale.
Dalle disposizioni statali sopra richiamate discende quindi che eventuali assunzioni del personale infermieristico pediatrico debbono avvenire nel rispetto dei PTFP e dei vincoli di spesa previsti per le Regioni, tenuto conto, nel caso di specie, del Piano di rientro.

Ciò premesso, le norme regionali in esame, che intervengono sulle dotazioni organiche delle aree pediatriche e prevedono procedure concorsuali, omettendo un esplicito richiamo alla summenzionata normativa statale, si pongono in contrasto con le regole da essa stabilite per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo Sent. n. 89 del 2019) è costante nell'affermare che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa". Tali limiti si iscrivono in un "quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell'assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario" (sentenza n. 193 del 2007, punto 5. del Considerato in diritto). Il legislatore statale può dunque "legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari" (sentenza n. 52 del 2010, punto 12.3. del Considerato in diritto).

Per i motivi esposti, le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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